F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELL’U.S. TRECASTAGNI AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA TROINA/TRECASTAGNI DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03
RECLAMO DELL’U.S. TRECASTAGNI AVVERSO LA RIPETIZIONE DELLA GARA
TROINA/TRECASTAGNI DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 22 del 16.10.2003)
L’U.S. Trecastagni proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Sicilia, pubblicata sul Com. Uff. n. 22 del 15 ottobre
2003, concernente la gara Troina/Trecastagni del 21.9.2003.
La ricorrente chiede l’annullamento della predetta decisione, in quanto la Commissione
Disciplinare ha disposto, erroneamente, che la gara in esame, del Campionato di
Promozione, Girone B, sia ripetuta, in data da destinarsi, ex art. 12 punti 4 e 6 C.G.S., in
quanto la Trecastagni ha utilizzato, nel corso della stessa, come collaboratore di linea dell’arbitro,
tale Viscuso Giuseppe, suo tesserato, come direttore sportivo, ma, non inserito
nella distinta dei giocatori, presentata all’arbitro, prima della gara.
La C.A.F. ritiene, ex art. 12 punto 4 C.G.S., che il reclamo debba essere accolto, in
quanto l’infrazione alle norme sull’impiego degli assistenti di parte dell’arbitro, commessa
dalla U.S. Trecastagni, con il comportamento sopra descritto, non ha avuto alcuna influenza
sulla regolarità di svolgimento della gara.
Anche la A.S. Troina ha, del resto, solamente, sostenuto che la Trecastagni “ha utilizzato,
come collaboratore di linea dell’arbitro, una persona sconosciuta”, circostanza, come
detto, non risultata corrispondente al vero.
Ne consegue che deve essere ripristinato il risultato di 1-2, conseguito sul campo e
restituita la tassa.
Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S.
Trecastagni di Trecastagni (Catania), annulla l’impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato
di 1-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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