F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELLA POL. NORA NURAMINIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NORA NURAMINIS/LIBERTAS BARUMINI DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELLA POL. NORA NURAMINIS AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NORA NURAMINIS/LIBERTAS BARUMINI DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 13 del 23 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna respingeva il reclamo proposto dalla Polisportiva Nora Nuraminis in merito alla posizione del calciatore Melis Mattia, schierato dalla soc. Libertas Barumini nella gara di Campionato di 2ª Categoria Nora Nuraminis/Libertas Barumini del 28.9.2003 benché squalificato per due gare in esito a gara del Campionato provinciale juniores. Rilevava la Commissione che il Melis avrebbe dovuto scontare la sanzione nello stesso Campionato juniores nel quale era stato squalificato e ciò a norma dell’art. 17, comma 3, C.G.S.. Poiché la gara in contestazione era gara di Campionato di 2ª Categoria ed il Melis aveva titolo a prendervi parte, respingeva, come già detto, il reclamo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la Pol. Nora Nuraminis che osservava molto sinteticamente che il Melis avrebbe dovuto scontare la squalifica nel campionato (di 2ª Categoria) dal momento che la soc. Libertas Barumini non partecipava al Campionato juniores e ciò norma dell’art. 17, commi 3 e 6, C.G.S.. Insisteva pertanto perché in riforma della decisione impugnata questa Commissione desse atto della irregolarità della posizione del Melis ed infliggesse alla soc. Libertas Barumini la sanzione della perdita della gara. L’appello della Polisportiva Nora Nuraminis, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. È principio fissato dagli articoli 14, commi 10.1) e 10.3), e 17, commi 3 e 6, C.G.S., che le sanzioni inflitte nell’ambito di una competizione devono essere scontate nella stessa competizione, posto che ciascuna di queste deve essere considerata separatamente dalle altre. Ne consegue, come correttamente stabilito dalla Commissione Disciplinare, che il Melis, squalificato in esito a gara di Campionato juniores, avrebbe dovuto scontare le giornate di squalifica in questo Campionato, e non nel differente Campionato di 2ª Categoria, a nulla rilevando che la sua squadra di appartenenza (la soc. Libertas Barumini) non vi partecipasse. La regola in esame non prevede deroghe di alcun genere, infatti, per il caso in cui un calciatore, squalificato nell’ambito di una competizione, non sia nelle condizioni di scontare immediatamente la sanzione inflittagli in quella stessa competizione. Così stando le cose non vi è dubbio che il Melis ha preso parte alla gara della sua squadra con la soc. Libertas Barumini del 28.9.2003 in posizione regolare e che l’appello proposto deve essere, come già anticipato, respinto. Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla Pol. Nura Nuraminis di Nora (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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