F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELL’A.C. CASARZA LIGURE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLAGGIO SPORT SAN SALVATORE/CASARZA LIGURE DEL 12.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03
RECLAMO DELL’A.C. CASARZA LIGURE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
VILLAGGIO SPORT SAN SALVATORE/CASARZA LIGURE DEL 12.10.2003 (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n.
13 del 23.10.2003)
L’A.C. Casarza Ligure presentava reclamo alla Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Ligure, in merito alla gara Villaggio Sport San Salvatore/Casarza
Ligure, del Campionato di 1ª Categoria, disputata il 12.10.2003 e terminata con il risultato
di 1-1.
La reclamante deduceva che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara
in questione il calciatore Cesaretti Davide, in posizione irregolare, perché squalificato per
due giornate nella Coppa Liguria, edizione 2002/2003.
Di conseguenza, il Cesaretti avrebbe dovuto scontare la predetta sanzione nelle prime
due giornate del Campionato di 1ª Categoria di questa stagione sportiva (la società
Villaggio Sport San Salvatore non partecipa alla nuova edizione della Coppa Liguria) e,
invece, al momento dello svolgimento della gara in questione (terza giornata di campionato)
non aveva, ancora, incominciato a scontare la sua squalifica.
Ai sensi dell’art. 12 comma 5 C.G.S. chiedeva, quindi, la sanzione della perdita della
gara, per la Villaggio Sport San Salvatore.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
L’art. 17 comma 3 C.G.S. prevede che “il calciatore colpito da squalifica, per una o
più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale
militava, quando è avvenuta l’infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo
quanto previsto nel comma 6.
Quest’ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all’art. 14
comma 10 n. 1 C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o più, giornate di
gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe Regioni, organizzate
dai Comitati Regionali, si scontano nelle rispettive competizioni.
Il senso dell’ultimo inciso dell’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., che recita: “A tal fine le
competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe
organizzatrici delle singole manifestazioni” è quello di chiarire che, in caso di trasferimento
(o altri similari: ad esempio: retrocessione, promozione, etc.) di un calciatore in una
squadra che disputa una “diversa” competizione di Coppa Italia, rispetta a quella nella
quale, senza trasferimento, avrebbe dovuto scontare la squalifica, resta, a suo carico,
l’obbligo di scontare la sanzione nelle prime (ed eventuali) gare della manifestazione dove
ne ha maturato i presupposti e alla quale può, nuovamente, partecipare.
Nel caso in esame, il Cesaretti, come osservato, correttamente, dalla Commissione
Disciplinare poteva, regolarmente, partecipare al Campionato di 1ª Categoria, “restando a
suo carico l’obbligo di scontare la pena nelle prime gare della prossima Coppa Regionale,
che disputerà il sodalizio d’appartenenza”.
Le precedenti decisioni della C.A.F., indicate nel reclamo, si riferiscono alla situazione
normativa, antecedente l’entrata in vigore dell’attuale C.G.S..
Dispone incamerarsi la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.C. Casarza
Ligure di Casarza Ligure (Genova) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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