F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DEL F.C. ARBATAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. ATLETICO NUORO/ARBATAX DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DEL F.C. ARBATAX AVVERSO DECISIONI MERITO GARA G.S. ATLETICO NUORO/ARBATAX DEL 28.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 13 del 23.10.2003) L’Atletico Nuoro proponeva reclamo avverso il risultato della gara disputata con l’Arbatax in data 28 settembre 2003, sostenendo che alla stessa gara aveva partecipato il giocatore Pilia Alberto, in posizione di irregolare per non avere scontato una giornata di squalifica. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna sul presupposto dell’accertata effettiva partecipazione alla gara del calciatore Alberto Pilia (in posizione irregolare per non aver scontato una precedente squalifica), deliberava di accogliere tale reclamo e infliggeva all’Arbatax la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3 ed al calciatore Pilia Alberto un ulteriore giornata di squalifica. Avverso tale decisione propone appello l’Arbatax, che chiede in via principale il riconoscimento dell’inammissibilità del reclamo dell’Atletico Nuoro perché prodotto con modalità e termini non conformi alle disposizioni e senza una sufficiente motivazione, in via subordinata il riconoscimento della propria incolpevolezza nella vicenda, pur ammettendo la partecipazione alla gara del calciatore Pilia Alberto, dal quale la dirigenza della società avrebbe avuto in precedenza assicurazione di non avere sanzioni disciplinari da scontare, in via ulteriormente subordinata la riforma della decisione con una delle sanzioni previste dall’articolo 13 comma 1, lettera b), c), d) del Codice di Giustizia Sportiva. Al riguardo si osserva in primo luogo che la decisione impugnata è sufficientemente motivata con riferimento alla posizione irregolare del calciatore Alberto Pilia, la cui partecipazione alla gara del 28.9.2003, oltre che accertata dall’arbitro, risulta ammessa dal presidente della società. Inoltre la buona fede, invocata dalla appellante non può consentire la non applicazione di una norma regolamentare. Infine la sanzione (perdita della gara) risulta applicata ai sensi di una espressa norma (art. 12, lett. a/, C.G.S.), per cui non sono consentite le sanzioni diverse e più leggere di cui all’art. 13 lett. b), c), d), come richiede l’appellante. Per queste considerazioni l’appello va respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C. Arbatax di Arbatax (Nuoro) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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