F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELL’A.S. BUGNINA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BUGNINA/ SABBIONE DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 16 del 29.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 19/C del 17/11/03 RECLAMO DELL’A.S. BUGNINA AVVERSO DECISIONE MERITO GARA BUGNINA/ SABBIONE DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 16 del 29.10.2003) L’A.C. Bugnina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna, pubblicata su C.U. n. 16 del 29 ottobre 2003, con la quale alla suddetta Società è stata inflitta la punizione sportiva della perdita per 0-3 della gara Bugnina/Sabbione del 5.10.2003, nonché al calciatore Lettieri Carmine una giornata di squalifica. Sostiene la ricorrente che avendo il suindicato calciatore subito una giornata di squalifica nella stagione calcistica 2002/2003, in un incontro di Coppa Emilia, secondo una corretta interpretazione dell’art. 17 comma 6 ed art. 14 comma 10 del Codice di Giustizia Sportiva, avrebbe dovuto scontare la suddetta squalifica solo ed esclusivamente in partite di Coppa Emilia. Conseguentemente nessuna irregolarità sarebbe stata commessa nell’aver fatto partecipare il Lettieri alle gare del Campionato di 3ª Categoria al quale la Società prende parte nella corrente stagione. L’appello è fondato e merita accoglimento. L’art. 17 comma 3 C.G.S. prevede che “il calciatore colpito da squalifica, per una o più giornate di gara, deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava, quando è avvenuta l’infrazione, che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto nel comma 6”. Quest’ultimo comma, ai fini che interessano il caso in esame, rimanda all’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., per il quale, le sanzioni della squalifica, per una o più, giornate di gara, inflitte dagli Organi di giustizia sportiva, in relazione a gare delle Coppe Regioni, organizzate dai Comitati Regionali, si scontrano nelle rispettive competizioni. Il senso dell’ultimo inciso dell’art. 14 comma 10 n. 1 C.G.S., che recita: “A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni” è quello di chiarire che, in caso di trasferimento (o altri similari, ad esempio: retrocessione, promozione, etc.) di un calciatore in una squadra che disputa una “diversa” competizione di Coppa Italia, rispetto a quella nella quale, senza trasferimento, avrebbe dovuto scontare la squalifica, resta, a suo carico, l’obbligo di scontare la sanzione nelle prime (ed eventuali) gare della manifestazione dove ne ha maturato i presupposti e alla quale può, nuovamente partecipare. Nel caso in esame, il Lettieri, come osservato correttamente dalla Commissione Disciplinare poteva regolarmente partecipare al Campionato di 3ª Categoria, “restando a suo carico l’obbligo di scontare la pena nelle prime gare della prossima Coppa Regionale, che disputerà il sodalizio d’appartenenza”. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Bugnina di Casalgrande (Reggio Emilia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando altresì, il risultato di 1-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it