F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO/ AUGUSTA DEL 13.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 105 del 31.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03
RECLAMO DELL’A.S. AUGUSTA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTESILVANO/
AUGUSTA DEL 13.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 105 del 31.10.2003)
Con la decisione impugnata la competente Commissione Disciplinare ha confermato
la decisione del Giudice Sportivo in ordine alla validità del tesseramento del calciatore Lopez
Javier Martin per la società Città di Montesilvano Calcio a 5, e quindi in ordine alla regolarità
della sua posizione nella gara disputata in data 13 settembre 2003 contro la società
appellante.
Con l’odierno reclamo, nell’adire questa Commissione d’Appello in veste di Giudice
di terzo grado, la società Augusta si è voluta richiamare integralmente al contenuto del reclamo
formulato avanti la Commissione Disciplinare, aggiungendo solo alcune considerazioni
generiche non articolate correttamente, nella forma e nella sostanza, come di censure
di diritto, come del resto puntualmente eccepito dalla controparte costituitasi.
Alla stregua di quanto precede, visti gli artt. 29, comma 6, e 33, comma 1, C.G.S., e
considerato, dunque, che in questa sede la C.A.F. è stata adita in quanto Giudice (di terzo
grado) della legittimità e non del fatto, il reclamo in trattazione non può sfuggire alla declratoria
di inammissibilità, ai sensi delle norme citate.
Segue la declaratoria l’incameramento della tassa reclamo.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla
A.S. Augusta di Augusta (Siracusa), ai sensi degli artt. 29 comma 6 e 33 comma 1 C.G.S..
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