F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUVOLERA/ CALCINATO DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03
RECLAMO DEL G.S. NUVOLERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUVOLERA/
CALCINATO DEL 5.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)
L’U.S. Calcinato proponeva reclamo, per la gara Nuvolera/Calcinato del 5.10.2003,
terminata con il risultato di 2-1, al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia,
Lega Nazionale Dilettanti, asserendo la posizione irregolare del calciatore Fabrizio
Rodenghi in quanto colpito dalla squalifica di una giornata (Comunicato Ufficiale n. 45 del
6 giugno 2003), non scontata.
Con decisione pubblicata nel comunicato n. 15 del 16 ottobre del 2003 il Giudice
Sportivo rilevava la propria incompetenza a decidere il reclamo, omologava il risultato
conseguito sul campo (2-1 in favore del Nuvolera), trasmetteva il reclamo stesso della
Calcinato alla Segreteria della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Lombardia. Tale Commissione con decisione pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 16
del 23 ottobre 2003 comminava al Nuvolera la punizione sportiva della perdita della gara
per 0-3 e l’ammenda di euro 104, nonché un ulteriore giornata di squalifica per il Rodenghi
e l’inibizione fino al 12 dicembre 2003 del dirigente Cristian Mura.
Con l’appello in esame la Nuvolera impugnava la predetta decisione, affermando
quanto segue.
Il Rodenghi era in posizione regolare; infatti non risultava inserito, in base al comunicato
31.7.2003 n. 7 del Comitato Regionale Lombardia, nell’elenco dei calciatori, che
avrebbero dovuto scontare sanzioni nel corso della stagione 2003/2004; il Rodenghi era
stato colpito da squalifica in occasione dei play-off disputati nella scorsa stagione con altra
società (con la Castrezzato), per la quale era tesserato. L’articolo 14, comma 11, lettera
c), (in forza della quale la sanzione non scontata nel corso dei play-off, avrebbe dovuto
essere scontata nel campionato successivo) operava secondo la normativa dell’epoca
esclusivamente per le gare relative alla Lega Professionisti Serie C e non già nell’ambito
dei campionati organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti (contrariamente alle disposizioni
oggi in vigore). Infine, nessun ricorso ammissibile era stato proposto alla Commissione
Disciplinare, ai sensi dell’art. 42, comma 3, C.G.S., dato che la Calcinato aveva fatto reclamo
al Giudice Sportivo, che era incompetente e doveva dichiarare solo la sua incompetenza
e l’inammissibilità del reclamo stesso, non avendo il potere di trasmettere il reclamo
alla Commissione Disciplinare (articolo 29, commi 5 e 9).
Quest’ultima censura è infondata. Infatti, secondo una giurisprudenza consolidata la
trasmissione da parte del Giudice Sportivo, non competente a decidere la controversia,
alla Commissione Disciplinare non rende illegittima la decisione di quest’ultima, qualora,
come nel caso in esame, il reclamo risulta proposto nei termini di legge di cui all’art. 42,
comma 3, C.G.S..
Infondata è anche l’assunto secondo cui non si applicherebbe al caso di specie la
normativa di cui all’art. 14, comma 11, lett. c), C.G.S., riguardante esclusivamente le gare
della Lega Professionisti Serie C, poiché tale disposizione va integrata con l’art. 17, comma
6, che prevede che la squalifica, che non può essere scontata nella stagione sportiva
va scontata nella stagione successiva e, se il calciatore ha cambiato società, nella nuova
squadra.
Né assume alcun rilievo il fatto che il Rodenghi non risulta nell’elenco dei calciatori
assoggettati a sanzione nel corso della stagione 2003/2004, pubblicato nel comunicato n.
7/2003, poiché l’inserimento o meno in tale elenco non costituisce prova di essere stato
sanzionato o meno.
Pertanto l’appello va respinto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello del G.S. Nuvolera di Nuvolera (Brescia)
come sopra proposto e ordina incamerarsi la tassa versata.
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