F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DELL’A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREA VERDE/INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia – Com. Uff. n. 13 del 29.10.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 20/C del 24/11/03 RECLAMO DELL’A.S. INTERNAZIONALE GORIZIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AREA VERDE/INTERNAZIONALE GORIZIA DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia - Com. Uff. n. 13 del 29.10.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia in accoglimento del reclamo presentato dalla A.P. Area Verde Calcio a 5 che denunziava l’irregolare impiego da parte della A.S. Internazionale Gorizia del calciatore Sergo Cristian applicava a carico della A.S. Internazionale Gorizia la punizione sportiva della perdita della gara per 0-6 nonché l’ammenda di euro 150; applicava al calciatore Sergo Cristian la squalifica per una ulteriore giornata di gara; infliggeva l’inibizione per giorni 15 (fino al 4.11.2003) a carico del dirigente Acc. Uff. Iacolutti Daniele della A.S. Internazionale Gorizia (Com. Uff. n. 13 del 29 ottobre 2003). Era risultato infatti che il calciatore Sergo Cristian era stato impiegato nella partita in oggetto nonostante risultasse squalificato per “una gara effettiva per recidività in ammonizioni” inflitta nella precedente stagione sportiva quando il calciatore militava nella società ITA Calcio a 5 (Com. Uff. n. 368 della Divisione Calcio a Cinque pubblicato in data 16 aprile 2003 e riportato successivamente sul C.U. n. 13 pubblicato in data 8 agosto 2003). Conseguenziale la squalifica ai sensi art. 12 C.G.S. in quanto la nuova società doveva far scontare la squalifica al calciatore nella stagione successiva (art. 14 comma 12 lett. b/ e art. 17 comma 6 C.G.S.). Ricorreva avanti la Commissione d’Appello Federale la A.S. Internazionale Gorizia sostenendo come il calciatore Sergo Cristian, fosse stato squalifica per una gara per recidività in ammonizione nell’ultima giornata di campionato, Serie B. Essendosi la squadra con cui era tesserato il calciatore (ITA Calcio a 5) qualificata per la fase finale dei play-off per l’ammissione al Campionato nazionale Serie A2 2003/2004, la prima gara veniva, disputata (fra l’ITA Calcio a 5 e il Valprint Futsal) in data 26.4.2003; gara alla quale il Sergo Cristian non ebbe a partecipare, scontando pertanto la squalifica inflittagli, come prescritto dalla previgente normativa. L’appello è fondato e va accolto. La documentazione agli atti ha comprovato come nella partita ITA Calcio a 5/Valprint Futsal del 26.4.2003 il calciatore Sergo Cristian non ebbe a partecipare alla stessa, come da distinta dei giocatori partecipanti alla gara. Inoltre con missiva 14 novembre 2003 la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a 5 informava, relativamente alla squalifica del calciatore Sergo Cristian come il suo nominativo fosse stato inserito erroneamente nella lista dei calciatori che dovranno ancora scontare una giornata residua della stagione sportiva 2002/2003 (pag. 4 del C.U. n. 13 dell’8.8.2003). Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo dell’A.S. Internazionale Gorizia di Gorizia, annullando l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-8 conseguito sul campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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