F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DELLA POL. VILLABATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ELENKA TOMMASO NATALE/VILLABATE DEL 5.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DELLA POL. VILLABATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ELENKA TOMMASO NATALE/VILLABATE DEL 5.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003) Con reclamo ritualmente inoltrato la Pol. Villabate ha impugnato davanti a questa Commissione d’Appello Federale la decisione del Comitato Regionale Sicilia (Giudice Sportivo di 2° Grado) di cui al C.U. n. 14 del 6 novembre 2003 che ha inflitto alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara A.S. Elenka Tommaso Natale/Pol. Villabate del 5.10.2003 con il punteggio di 2-0 nonché l’ammenda di euro 75,00 la penalizzazione di un punto in classifica generale, l’inibizione fino al 22.11.2003 del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra Villabate Sig. Giaffa Agostino e la squalifica fino al 22.11.2003 dell’allenatore Sig. Cacciatore Giuseppe. La decisione del Comitato Regionale Sicilia è stata determinata dalla circostanza che nel corso della gara terminata con il punteggio di 0-3 a favore della Pol. Villabate, quest’ultima Società aveva utilizzato i calciatori Pellegrino Claudio e Gambarino Luigi ritenuti non in regola con il tesseramento. L’appello è fondato e pertanto deve essere accolto. Dagli accertamenti effettuati presso l’Ufficio Tesseramento e acquisiti agli atti del presente procedimento è rimasto infatti documentalmente provato che il calciatore Pellegrino Claudio era regolarmente tesserato dalla Pol. Villabate già in data 19.9.2003 e Gamberino Luigi dal 26.9.2003 e, quindi, regolarmente in campo alla data del 5.10.2003 allorché si è svolta la gara in esame. Ne consegue che in accoglimento del gravame proposto deve essere annullata la decisione impugnata e deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo di 0-3 a favore della Pol. Villabate. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla Pol. Villabate di Villabate (Palermo), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-3 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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