F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DELL’AVOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AVOLA/ PGS S. PIO X DEL 5.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03
RECLAMO DELL’AVOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AVOLA/
PGS S. PIO X DEL 5.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il
Comitato Regionale Sicilia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff.
n. 14 del 6.11.2003)
La società Pio X proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado avverso il risultato
della gara disputata con l’Avola in data 5 ottobre 2003, sostenendo che alla stessa
gara aveva partecipato il calciatore Corsico Salvatore, in posizione di irregolare, per non
avere scontato una precedente squalifica.
L’organo disciplinare del Comitato Regionale Sicilia, sul presupposto dell’accertata
effettiva partecipazione alla gara del calciatore predetto, deliberava di accogliere tale reclamo
e infliggeva all’Avola la sanzione sportiva della perdita della gara, un punto di penalizzazione
in classifica, e 100,00 di ammenda ed al calciatore Corsico la squalifica fino
al 17.11.2003.
Tale decisione, limitatamente alla parte in cui viene disposto il punto di penalizzazione
e l’ammenda, viene appellata dall’Avola, che, pur riconoscendo il proprio errore, lamenta
la eccessività della sanzione.
I motivi di appello possono portare all’accoglimento del reclamo, in quanto la Commissione
ritiene che l’inosservanza dell’attuale reclamante, possa essere sanzionata con
il solo provvedimento della perdita della gara per 0-3.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’Avola
Calcio di Avola (Siracusa), annulla le sanzioni della penalizzazione di n. 1 punto in
classifica e dell’ammenda di e 100,00 inflitte alla reclamante dai primi giudici. Ordina restituirsi
la tassa reclamo.
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