F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03 RECLAMO DELL’A.C. NUOVA FOLGORE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA OFFAGNA/NUOVA FOLGORE DELL’11.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 22/C del 10/12/03
RECLAMO DELL’A.C. NUOVA FOLGORE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
OFFAGNA/NUOVA FOLGORE DELL’11.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003)
Al calciatore Serafino Tommaso della Nuova Folgore viene inflitta la squalifica di una
giornata nella scorsa stagione (C.U. n. 93 del 5 giugno 2003).
Il Vigor Castelfidardo propone reclamo relativamente alla gara del 4.10.2003 per la
posizione irregolare del Serafino (per mancato rispetto della sanzione della squalifica), e
l’organo sportivo lo accoglie (C.U. n. 26 del 23 ottobre 2003) con inflizione alla Nuova Folgore
della sanzione della perdita della gara e della squalifica ulteriore del Serafino.
Poi, a seguito di reclamo dell’Offagna per la gara in data 11.10.2003 l’organo sportivo
(C.U. n. 27 del 30 ottobre 2003) infliggeva alla Nuova Folgore la perdita della gara ed
un punto di penalizzazione ed al Serafino un ulteriore squalifica di venti giorni, “rilevata la
recidiva di cui all’art. 16 C.G.S.”.
Tale decisione, limitatamente alla parte in cui viene disposto il punto di penalizzazione
e la squalifica al calciatore, viene appellata dalla Nuova Folgore, che deduce l’inesistenza
della recidiva e chiede l’annullamento delle predette sanzioni.
La censura è infondata, in quanto dall’esame degli atti e dai fatti suindicati sussiste la
recidiva per cui è legittima l’applicazione, nel caso in esame, dell’art. 16, comma 1, C.G.S..
Per queste considerazioni l’appello va respinto.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello dell’A.C. Nuova Folgore di Ancona. Dispone
incamerarsi la tassa versata.
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