F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DELLA S.S. IDEAL CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICCHIO/ IDEAL CLUB DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03
RECLAMO DELLA S.S. IDEAL CLUB AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICCHIO/
IDEAL CLUB DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso
il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003)
L’U.S. Vicchio proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana in relazione alla gara Vicchio/Ideal Club Incisa, disputata il 19.10.2003
per il Camponato di 1ª Categoria, Girone C” e terminata con il risultato di 0-2.
La reclamante deduceva che la società avversaria aveva schierato nella predetta gara
il calciatore Morandi Andrea tesserato per altra società.
La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n.
19 del 13 novembre 2003, accertato che il predetto calciatore era tesserato per la S.S.
Resco Reggello, accoglieva il reclamo e, per l’effetto, infliggeva alla S.S. Ideal Club Incisa
la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, l’ammenda di Euro
100, al calciatore Morandi una giornata di squalifica e al Sig. Bacciatti Paolo, accompagnatore
ufficiale, la inibizione fino al 13.12.2003.
La S.S. Ideal Club Incisa appella tale decisione.
L’appello è da respingere.
Ed invero non appare credibile che la U.S. Vicchio, nel proporre reclamo alla Commissione
Disciplinare, abbia inviato alla controparte con raccomandata con avviso di ricevimento
una busta chiusa vuota, non contenente cioè copia del reclamo, contravvenendo
così all’art. 42, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva che impone tale incombenza
per l’ammissibilità dei reclami attinenti alla regolarità delle gare.
Il rilievo non è attendibile atteso che il reclamo della U.S. Vicchio risulta fondato su
un dato di fatto incontrovertibile che sicuramente avrebbe consentito a detta società di
vincere a tavolino la gara in parola, di tal che la società reclamante non aveva alcun interesse
a inviare alla controparte solo busta vuota.
La tassa di reclamo va incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Ideal
Club di Incisa Valdarno (Firenze). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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