F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DELLA S.C. RINO GATTUSO SCHIAVONEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORTORA/RINO GATTUSO SCHIAVONEA DEL 4.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 45 dell’11.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DELLA S.C. RINO GATTUSO SCHIAVONEA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TORTORA/RINO GATTUSO SCHIAVONEA DEL 4.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 45 dell’11.11.2003) Con il reclamo in trattazione, la società Rino Gattuso Schiavonea, che ha visto concludersi in senso non favorevole i due precedenti gradi di giudizio, torna a reclamare la vittoria a tavolino per 3-0 relativamente alla gara di campionato di 1ª Categoria disputata il 4 ottobre 2003 sul campo della società Tortora (terminata con il punteggio di 5-2 in favore della società ospitante), il tutto alla luce della presunta posizione irregolare del calciatore del Tortora Benvenuto Antonio, il quale, in distinta al n. 3, sarebbe stato identificato con mezzi non regolamentari (in particolare tessera di autopullman di linea), e della cui effettiva identità si avanzano pertanto dubbi. Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare non ha messo in discussione che il direttore di gara abbia proceduto all’identificazione del suddetto atleta per il tramite di un documento diverso da quelli indicati dalla normativa federale (cfr., in particolare, l’art. 71 N.O.I.F., che è norma procedurale rivolta prettamente agli arbitri), ma al contempo ha ritenuto elemento dirimente che in virtù della documentazione in atti risulta incontrovertibile che il calciatore che ha preso parte alla gara sia effettivamente la stessa persona identificata dall’arbitro, seppur in maniera non ortodossa. Tale ultimo profilo, ad avviso della presente Commissione, si appalesa decisivo, atteso che l’irregolare identificazione non ha, comunque, inficiato il regolare svolgimento della gara sopra citata. Né manca, in effetti, la documentazione, anche fotografica, agli atti della vertenza che consente di non revocare in dubbio l’identità del calciatore in argomento, che è risultato regolarmente tesserato per la società Tortora. Il Collegio, pertanto, alla stregua dell’infondatezza nel merito del gravame, potendo prescindere dalle questioni di rito sollevate dalla controparte resistente, ed avanzate in verità senza il rigoroso conforto di convincenti elementi probatori, ritiene, in definitiva, di poter confermare la decisione impugnata. La reiezione del reclamo comporta l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello della S.C. Rino Gattuso Schiavonea di Corigliano Calabro (Cosenza) come sopra proposto. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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