F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DELL’A.C. OLGIATE OLONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLGIATE OLONA/UNION VILLA CASSANO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 19 del 19.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DELL’A.C. OLGIATE OLONA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLGIATE OLONA/UNION VILLA CASSANO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 19 del 19.11.2003) L’A.C. Olgiate Olona proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia avverso l’omologazione del risultato della gara del Campionato di Promozione - Girone A - Olgiate Olona/Union Villa Cassano del 19.10.2003, pubblicata sul C.U. n. 16 del 23 ottobre 2003 avendo, nel corso di tale gara, la società Union Villa Cassano schierato in campo il calciatore Piazzi Cristian in seguito risultato tesserato d’associazione calcistica affiliata alla Federazione Elvetica, ma non tesserato secondo le N.O.I.F. della F.I.G.C.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia rigettava il ricorso (C.U. del 13.11.2003) specificando come risultasse dagli atti dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. che il calciatore Piazzi Cristian era tesserato con la Union Villa Cassano a far data dal 26.8.2003 e di conseguenza avesse titolo a partecipare alla gara in esame. Proponeva appello a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Vanzaghellese sostenendo come verifiche successive alla gara disputatasi il 12.10.2003 avessero rilevato che: - nella stagione agonistica 2002/2003 il Sig. Piazzi, di cittadinanza italiana, aveva militato per una squadra della Confederazione Elvetica. In particolare, tesserato per la “FC STABIO” era stato concesso in prestito alla “GC BIASCHESI”; - lo stesso giocatore alla data del 15.7.2003 non risultava regolarmente tesserato presso la F.I.G.C.; - lo stesso giocatore alla data del 23.10.2003 risultava “tesserato per una società affiliata alla Associazione Svizzera di Football”. Chiedeva pertanto che, non essendosi adempiuto alle prescrizioni dettate dall’art. 40.6 N.O.I.F. in punto di limitazioni del tesseramento calciatori provenienti da Federazioni estere, in riforma della delibera adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, venisse invalidato il risultato conseguito sul campo o venisse assegnata la vittoria ed i conseguenti tre punti in classifica alla A.C. Olgiate Olona. La A.S. Union Villa Cassano, nelle proprie controdeduzioni, sottolineava come non risultando il calciatore in questione vincolato ad alcuna società (come da documentazione ricevuta il 21.8.2003 da parte del Comitato Regionale Lombardia) e non esistendo nessun transfer da Federazione Italiana a Federazione Elvetica, avessero provveduto al tesseramento dello stesso il 26.8.2003, non ricevendo controindicazione alcuna. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso e la conferma dell’impugnata delibera. Il ricorso è infondato e va quindi respinto. Il calciatore Piazzi Cristian risulta tesserato con la società Union Villa Cassano a far data dal 26.8.2003 e conseguentemente lo stesso, alla data della disputa della gara (il 19.12.2003) aveva titolo a partecipare alla gara in esame. È ben vero che, da indagini successive alla suddetta gara, l’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C., solo il 26.11.2003, ebbe a riscontrare che, relativamente al Piazzi Cristian, era stato rilasciato il certificato internazionale di trasferimento, per la Federazione Svizzera, in data 10.8.2003; e che il trasferimento delle prestazioni sportive dello stesso non fosse stato registrato per “mera dimenticanza”; con la conseguenza che il tesseramento per la società Union Villa Cassano deve essere revocato e trasmessa nuova richiesta di tesseramento all’Ufficio Tesseramento per regolarizzare la posizione del calciatore Piazzi Cristian. Ma tale aspetto omissivo da parte dell’organo federale preposto non può danneggiare la società Union Villa Cassano, la quale aveva fatto giustamente completo affidamento alla formale documentazione, datata 21.8.2003, proveniente dal Comitato Regionale Lombardia che, relativamente alla posizione Piazzi Cristian lo aveva definito SVINCOLATO; nonché al suo formale tesseramento per la Union Villa Cassano datato 26.8.2003 proveniente dalla U.S. Guanzatese. Pertanto alla data della disputa della gara, il 19.10.2003, la posizione del calciatore Piazzi Cristian risultava formalmente quella di tesserato con la Union Villa Cassano e pertanto aveva titolo a partecipare alla gara in oggetto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dell’A.C. Olgiate Olona di Olgiate Olona (Varese). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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