F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DELL’A.C. VICARIELLO 1999 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICARELLO/ ORCIATICO DEL 12.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 23/C del 15/12/03 RECLAMO DELL’A.C. VICARIELLO 1999 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VICARELLO/ ORCIATICO DEL 12.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 19 del 13.11.2003) Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 19 del 13 novembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Orciatico in merito alla posizione del calciatore Bernardoni Matteo, schierato dalla A.C. Vicarello nella gara di Campionato di 2ª Categoria Vicarello/Orciatico del 12.10.2003 benché squalificato per una giornata perché espulso in gara di Coppa Toscana di Terza categoria. Rilevava la Commissione che il Bernardoni avrebbe dovuto scontare la sanzione nel campionato posto che la A.C. Vicarello, promossa in seconda categoria, non avrebbe disputato la Coppa Toscana di Terza categoria. Poiché la gara in contestazione era gara di campionato ed il Bernardoni, che non aveva ancora scontato la squalifica, non aveva titolo a prendervi parte, accoglieva, come già detto, il reclamo ed infliggeva alla A.C. Vicarello la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.C. Vicarello che osservava molto sinteticamente che per effetto del principio della separatezza il Bernardoni avrebbe dovuto scontare la squalifica in una gara di Coppa e non nel campionato. Poiché aveva preso parte regolarmente, dunque, alla gara con la A.S. Orciatico, chiedeva l’annullamento della decisione impugnata ed il ripristino del risultato conseguito sul campo. L’appello della A.C. Vicarello, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile e merita di essere accolto. È principio fissato dagli articoli 14, commi 10.1) e 10.3), e 17, commi 3 e 6, C.G.S. che le sanzioni inflitte nell’ambito di una competizione devono essere scontate nella stessa competizione, posto che ciascuna di queste deve essere considerata separamente dalle altre. Ne consegue, diversamente da quanto statuito dalla Commissione Disciplinare, che il Bernardoni, squalificato in relazione a gara di Coppa Toscana, è tenuto a scontare la giornata di squalifica in questa competizione (nella stagione sportiva in corso op- pure nella o nelle stagioni sportive successive) e non nel Campionato, a nulla rilevando che la sua squadra di appartenenza (la A.C. Vicarello) nella stagione successiva a quella della squalifica non vi partecipi. La regola in esame non prevede deroghe di alcun genere, infatti, per il caso in cui un calciatore, squalificato nell’ambito di una competizione, non sia nelle condizioni di scontare immediatamente la sanzione inflittagli in quella stessa competizione. Così stando le cose non vi è dubbio che il Bernardoni ha preso parte alla gara della sua squadra con la A.S. Orciatico del 12.10.2003 in posizione regolare e che l’appello proposto deve essere, come già anticipato, accolto. Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell’art. 29, punto 13, C.G.S., deve essere restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Vicarello 1999 di Vicarello (Livorno), annulla l’impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 acquisito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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