F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03 APPELLO DEL POMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2006 INFLITTA AL SIG. NAVISSE GIOVANNI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 18 del 20.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03 APPELLO DEL POMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2006 INFLITTA AL SIG. NAVISSE GIOVANNI (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 18 del 20.11.2003) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 15 del 30 ottobre 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, in relazione alla gara Falasche/Pomezia disputata in data 25.10.2003, ha inflitto al dirigente accompagnatore del Pomezia Calcio, Sig. Giovanni Navisse, la sanzione dell’inibizione fino al 31.10.2006 perché, entrato in campo ed avvicinatosi all’arbitro con fare minaccioso, lo spingeva violentemente con entrambe le mani, facendolo indietreggiare un paio di metri per poi avventarsi nuovamente contro di lui, spingendolo per altre tre volte fino a procurargli un forte dolore al torace, insultandolo e minacciandolo. Avverso tale provvedimento il Pomezia Calcio ha proposto reclamo avanti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il medesimo Comitato, chiedendo una riduzione della sanzione inflitta al proprio dirigente e sostenendo che lo stesso sarebbe entrato in campo alterato, avendo visto il proprio figlio colpito in un’azione di gioco, e si sarebbe sì rivolto in maniera irriguardosa nei confronti dell’arbitro, ma senza colpirlo. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 18 del 20 novembre 2003 l’adito Giudice Sportivo di 2° Grado ha respinto il proposto reclamo, confermando l’irrogata sanzione, correttamente attribuendo fede privilegiata alle risultanze del referto arbitrale, nel quale è descritta la surriferita condotta posta in essere dal Navisse. Con ricorso del 27.11.2003, il Pomezia Calcio ha ulteriormente reclamato il citato provvedimento sanzionatorio avanti a questa Commissione d’Appello, riproponendo mere questioni di fatto, atte a dimostrare una pretesa inesattezza del referto arbitrale in ordine alla descrizione del comportamento tenuto dal tesserato inibito. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo sia inammissibile. La reclamante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplnari, valutazione che le è preclusa dall’art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., l’appello come sopra proposto dal Pomezia Calcio di Pomezia e dispone incamerarsi la tassa versata.
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