F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03 APPELLO DELL’U.S. REAL AIROLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA REAL AIOLA/NUOVA POL. SOLOPACA DELL’1.11.2003, SQUALIFICA CAMPO DUE GIORNATE E AMMENDA e 516,00 ALLA SOCIETÀ E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.10.2006 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE AL SIG. DE SISTO ANGELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 37 del 27.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 25/C del 22/12/03
APPELLO DELL’U.S. REAL AIROLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA
REAL AIOLA/NUOVA POL. SOLOPACA DELL’1.11.2003, SQUALIFICA CAMPO
DUE GIORNATE E AMMENDA e 516,00 ALLA SOCIETÀ E LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
FINO AL 31.10.2006 CON PROPOSTA DI RADIAZIONE AL SIG. DE SISTO
ANGELO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania - Com. Uff. n. 37 del 27.11.2003)
Con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 27 novembre 2003 la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania rigettava il reclamo proposto dalla
U.S. Real Airola in merito ai fatti verificatisi in occasione della gara con la soc. Nuova P.
Solopaca del 1.11.2003 ed alle sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo nei confronti della
stessa società (squalifica del campo per due giornate ed ammenda di e 516,00) e del
medico sociale, dr. De Sisto Angelo (inibizione con proposta di radiazione). Rilevava, sulla
base del referto arbitrale, che i fatti erano stati di entità tale da giustificare le sanzioni
inflitte dal Giudice Sportivo; sanzioni a torto ritenute severe dalla società reclamante.
Avverso tale decisione proponeva appello la società, obiettando che la Commissione
aveva deciso senza attendere l’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini, accertamenti
espressamente richiesti dalla attuale reclamante allo stesso Ufficio Indagini. Chiedeva,
pertanto, l’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio alla Commissione Disciplinare
per la nuova decisione all’esito degli accertamenti dell’Ufficio Indagini.
L’appello della U.S. Real Airola, benché proposto nel rispetto dei termini procedimentali,
non è ammissibile.
A norma dell’art. 33, punto 1 lettera d), C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari
possono essere impugnate con ricorso a questa Commissione d’Appello, per questioni
attinenti al merito, nei soli casi in cui questa stessa Commissione venga adita “come
giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate”;
materie, queste ultime, fra le quali non rientrano l’esame della condotta tenuta da
tesserati in occasione della disputa delle gare e la valutazione sull’entità delle sanzioni inflitte
dalla Commissione Disciplinare.
Nel caso in esame la U.S. Real Airola non ha svolto motivi relativi alla competenza,
alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero all’omessa o contraddittoria motivazione
della decisione impugnata, per cui, in difetto delle ipotesi di cui alle residue lettere
a), b) e c) dell’art. 33, punto 1, C.G.S., l’appello non può essere ritenuto ammissibile.
Non può esserlo, in particolare, sotto il profilo di cui alla lettera b) dell’art. 33 cit., dal
momento che la U.S. Real Airola ha sollecitato a questa Commissione il rinvio del caso
alla Commissione Disciplinare, per una nuova decisione sulla base degli accertamenti richiesti
all’Ufficio Indagini, in forza di un iter procedurale non previsto dal C.G.S. e di cui
non può sostenersi di conseguenza la violazione.
Alla luce dei dati di fatto e dei rilievo appena svolti è evidente l’assenza dei presupposti
cui l’art. 33, comma 1, C.G.S. subordina l’intervento di questa Commissione, per cui
l’appello proposto dalla U.S. Real Airola va dichiarato, come già detto, inammissibile.
Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata
(art. 29, punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.,
l’appello come sopra proposto dall’U.S. Real AIrola Calcio di Benevento e dispone incamerarsi
la tassa versata.
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