F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO LA SANZIONE DI e 300,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 52 del 24.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’A.C. CETRARO AVVERSO LA SANZIONE DI e 300,00 CON DIFFIDA ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 52 del 24.11.2003) Preannunciava ricorso alla C.A.F., in data 28.11.2003, con richiesta di copia degli atti, la A.C. Cetraro, avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, Com. Uff. n. 52 del 24 novembre 2003, che infliggeva la sanzione della ammenda di e 300,00 con diffida, riducendo la prima sanzione comminata dal Giudice Sportivo di e 400,00 con diffida. La sanzione era stata comminata dal primo giudice in quanto nel corso della gara S.S. Comp. Montalto Uffugo/A.C. Cetraro dell’1.11.2003, sostenitori della attuale reclamante lanciavano pietre all’indirizzo di un assistente dell’arbitro colpendolo alle spalle. Ricevuta copia degli atti del procedimento, la A.C. Cetraro inviava alla C.A.F. i motivi di reclamo lamentando che la Commissione Disciplinare non aveva disposto l’audizione dell’assistente dell’arbitro, che data la promiscuità della tifoseria presente in tribuna non sarebbe stato possibile individuare esattamente gli autori del lancio di pietre, dichiarandosi non responsabile dell’ordine pubblico, essendo questo onere a carico della società ospitante. Conclude la reclamante chiedendo l’annullamento della sanzione inflittale. Il reclamo è inammissibile. La A.C. Cetraro, nell’appello prodotto alla C.A.F., ripropone motivi di merito inerenti la dinamica dei fatti, pertanto il gravame in oggetto non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, atteso che viene richiesta alla Commissione d’Appello una nuova deliberazione nel merito della vicenda, ciò le è precluso ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A. C. Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza) ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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