F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’U.S. REAL TERLIZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EUROPA CALCIO PALESE/REAL TERLIZZI DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’U.S. REAL TERLIZZI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA EUROPA CALCIO PALESE/REAL TERLIZZI DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 21 del 27.11.2003) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 12 del 6 novembre 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Bari, decidendo sul reclamo 3.11.2003 proposto dalla A.S.C. Europa Calcio Palese in merito alla condotta tenuta da tesserati della A.C. Real Terlizzi B.C. in occasione della gara Europa Calcio Palese/Real Terlizzi del 2.11.2003, infliggeva alla A.C. Real Terlizzi B.C. le sanzioni della perdita della gara e dell’ammenda di e 150,00 ed ai suoi calciatori De Vanna Pasquale e De Marco Paolo la squalifica fino a tutto il 31.12.2004. Rilevava il Giudice, sulla base del referto arbitrale, che a seguito di un contrasto di gioco i calciatori della A.C. Real Terlizzi B.C. (fra i quali gli appena ricordati De Vanna e De Marco) avevano accerchiato con fare minaccioso l’arbitro e che, spingendolo ripetutamente con le mani al petto, sì da farlo indietreggiare, e rivolgendogli frasi gravemente intimidatorie, avevano fatto venir meno le condizioni perché la partita fosse portata a termine. Ritenuto che la sospensione della gara era intervenuta per fatto e colpa esclusivi dei calciatori e dei dirigenti della società (i quali ultimi si erano ben guardati dall’intervenire) infliggeva alla stessa società ed ai calciatori prima indicati le sanzioni già dette. Avverso tale decisione proponeva reclamo la A.C. Real Terlizzi B.C. che nel ricostruire l’andamento della gara sin dal suo inizio evidenziava il comportamento intimidatorio nei confronti dell’arbitro tenuto in realtà dai calciatori della A.S.C. Europa Calcio Palese. Faceva presente, in particolare, che il De Vanna ed il De Marco si erano limitati a chiedere spiegazioni all’arbitro in merito ad una sua certa decisione e che lo stesso arbitro aveva decretato la fine della gara non per il venir meno delle condizioni di sicurezza, ma perché vistosamente impaurito dall’infortunio subito dal proprio calciatore n. 10 ad opera del giocatore n. 11 della A.S.C. Europa Calcio Palese. Chiedeva, pertanto, la riforma della decisione impugnata ed il conseguente annullamento delle sanzioni. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia respingeva, tuttavia, il reclamo (Com. Uff. n. 21 del 27 novembre 2003), rilevando che la versione dei fatti proposta dalla A.S.C. Europa Calcio Palese trovava conferma nel supplemento del rapporto arbitrale e che quanto dedotto dalla società non era confermato da alcun atto ufficiale. Con atto del 3.12.2003 la A.C. Real Terlizzi B.C. impugnava la decisione appena detta. Ribadiva che pressioni ed intimidazioni nei confronti dell’arbitro erano state esercitate non dai propri, ma dai calciatori della squadra avversaria e comunque che l’arbitro in occasione della sospensione della gara non aveva posto in essere tutte le misure disciplinari in suo possesso. Avrebbe potuto (e dovuto) espellere i calciatori che si erano resi responsabili dei fatti più gravi e decretare l’interruzione della gara soltanto se nonostante ciò il comportamento ostruzionistico o di disobbedienza dei rimanenti calciatori non avesse avuto termine. Insisteva, pertanto, perché questa Commissione annullasse le sanzioni della perdita della gara, dell’ammenda e della squalifica. L’appello della A.C. Real Terlizzi B.C., proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedimentali, è ammissibile ma non può essere accolto. Come già rilevato dalla Commissione Disciplinare, la versione dei fatti rappresentata dalla società appellante è nettamente smentita dalle precise ed inequivoche affermazioni dell’arbitro, da questi fatte in sede di supplemento di rapporto. Poiché queste fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (v. art. 31 C.G.S.), non è possibile ritenere non solo che i calciatori della A.S.C. Europa Calcio Palese abbiano tenuto il comportamento loro attribuito dall’appellante, ma che i calciatori di questa ultima non si siano resi responsabili del fare gravemente minaccioso descritto nel supplemento. Senza dire, anche a prescindere dalla presunzione di cui all’art. 31 C.G.S. citato, dell’impossibilità da parte di questa Commissione di valutare nel merito fatti già doppiamente esaminati dal Giudice Sportivo e dalla Commissione Disciplinare, posto che questa stessa Commissione non ravvisa alcuno dei motivi di cui all’art. 33, comma 1, del C.G.S. per effetto dei quali possa riconsiderare il giudizio espresso nei gradi precedenti. Non, in particolare, le ragioni di cui alla lettera c) dell’art. 33, comma 1, C.G.S. citato, dal momento che negli argomenti posti a sostegno della sua decisione la Commissione Disciplinare non sembra essere incorsa in omissione o contraddittorietà di motivazione. La A.C. Real Terlizzi B.C. ha prospettato in sede di appello l’errore nel quale sarebbe incorso l’arbitro nel decretare in anticipo la fine della gara e dunque l’erronea applicazione da parte dello stesso arbitro di norma N.O.I.F. (in particolare di quella di cui all’art. 64). A parte la novità della questione, sollevata per la prima volta in questa sede, bisogna dire che per le ragioni esposte in precedenza è certamente precluso a questa Commissione valutare nel merito la situazione di fatto verificatasi al momento della sospensione dell’incontro, di talché dovendosi ritenere sussistenti i presupposti di fatto cui l’art. 64 N.O.I.F. subordina la possibilità di decretare con anticipo la fine della gara non può dirsi che l’arbitro sia incorso in errore nell’applicare una norma N.O.I.F.. L’appello proposto va respinto, di conseguenza, anche sotto quest’altro profilo. Quanto alla tassa reclamo, questa, per effetto della soccombenza, deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Real Terlizzi di Terlizzi (Bari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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