F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELLA POL. CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCAGORGA/LAZIO CLUB SONNINO DELL’8.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04
APPELLO DELLA POL. CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA ROCCAGORGA/LAZIO CLUB SONNINO DELL’8.11.2003 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del
4.12.2003)
Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 4 dicembre 2003 la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito di richiamo degli atti disposto ex art.
40, comma 9, C.G.S. dal Presidente del Comitato Regionale Lazio (nota prot. MZ/cg/128
del 3.12.2003), ha annullato i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo in relazione
alla gara Roccagorga/Lazio Club Sonnino dell’8.11.2003, comminando ad entrambe
le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3, alla società Roccagorga
l’ammenda di euro 200,00 ed al calciatore Giuseppe De Santis del Roccagorga
la squalifica per cinque giornate effettive di gara.
Avverso tale deliberazione, con ricorso del 4.12.2003, ha proposto reclamo avanti a
questa Commissione la Pol. Calcio Roccagorga, chiedendone l’annullamento.
Rileva preliminarmente la C.A.F. che il reclamo, siccome proposto, non può sfuggire
alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 29, commi 5 e 9, C.G.S., non avendo
provveduto la reclamante al prescritto invio di copia del ricorso alla controparte, contestualmente
alla trasmissione del ricorso medesimo a questa Commissione.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla
Pol. Calcio Roccagorga di Roccagorga (Latina), ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S.,
per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la
tassa versata.
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