F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELLA POL. CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCAGORGA/LAZIO CLUB SONNINO DELL’8.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELLA POL. CALCIO ROCCAGORGA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCAGORGA/LAZIO CLUB SONNINO DELL’8.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 35 del 4.12.2003) Con delibera pubblicata sul C.U. n. 35 del 4 dicembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, a seguito di richiamo degli atti disposto ex art. 40, comma 9, C.G.S. dal Presidente del Comitato Regionale Lazio (nota prot. MZ/cg/128 del 3.12.2003), ha annullato i provvedimenti disciplinari assunti dal Giudice Sportivo in relazione alla gara Roccagorga/Lazio Club Sonnino dell’8.11.2003, comminando ad entrambe le società la punizione sportiva della perdita della gara per 0 a 3, alla società Roccagorga l’ammenda di euro 200,00 ed al calciatore Giuseppe De Santis del Roccagorga la squalifica per cinque giornate effettive di gara. Avverso tale deliberazione, con ricorso del 4.12.2003, ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la Pol. Calcio Roccagorga, chiedendone l’annullamento. Rileva preliminarmente la C.A.F. che il reclamo, siccome proposto, non può sfuggire alla declaratoria di inammissibilità, a norma dell’art. 29, commi 5 e 9, C.G.S., non avendo provveduto la reclamante al prescritto invio di copia del ricorso alla controparte, contestualmente alla trasmissione del ricorso medesimo a questa Commissione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol. Calcio Roccagorga di Roccagorga (Latina), ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 9 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it