F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELLA POL. EURO STYLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/EURO STYLE DEL 16.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 22 del 4.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELLA POL. EURO STYLE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GALCIANESE/EURO STYLE DEL 16.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 22 del 4.12.2003) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana accoglieva il reclamo presentato dalla S.S. Galcianese, che rilevava come, alla gara Galcianese/Eurostyle del 16.11.2003, la Eurostyle avesse schierato il calciatore Fusilli Sebastiano nonostante dovesse scontare ancora una giornata di squalifica, residua della precedente stagione sportiva. Infliggeva, pertanto, alla Pol. Eurostyle la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3; al calciatore Fusilli Sebastiano una ulteriore giornata di squalifica; all’accompagnatore ufficiale (della Pol. Eurostyle) l’inibizione fino al 4.1.2004 ed alla Pol. Eurostyle l’ammenda di euro 50,00 (C.U. n. 22 del 4 dicembre 2003). Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la Pol. Eurostyle contestando l’operato del Giudice di primo grado e sottolineando come, in base ai regolamenti vigenti, avesse fatto scontare, al proprio calciatore Fusilli Sebastiano, la squalifica residua della precedente stagione sportiva, nella prima partita ufficiale della presente stagione, Eurostyle/A.C. Maliseti del 7.9.2003, gara valevole per il primo turno di Coppa Toscana di 2ª Categoria. Chiedeva pertanto l’annullamento della decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana. L’appello è fondato e va accolto. L’art. 17.6 C.G.S. testualmente recita: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’art. 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. L’art. 41.1 C.G.S. statuisce poi che “il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della L.N.D. e della Squadra nella quale militava quanto è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento. Nella specie la prima partita ufficiale della attuale stagione Eurostyle/A.C. Maliseti è stata disputata dalla Pol. Eurostyle il 7.9.2003, valevole per il primo turno di Coppa Toscana di 2ª Categoria, gara organizzata dallo stesso Comitato che ebbe ad organizzare la gara di Coppa Provinciale 2002/2003 di 3ª Categoria Fase Interprovinciale in relazione alla quale il calciatore Fusilli Sebastiano ebbe ad essere sanzionato con la squalifica. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello, come sopra proposto dalla Pol. Eurostyle di Prato, annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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