F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04 APPELLO DELL’A.S. PUNTO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUNTO FOGGIA/FOGGIA CALCIO DEL 9.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 22 dell’11.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 26/C del 12/1/04
APPELLO DELL’A.S. PUNTO FOGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
PUNTO FOGGIA/FOGGIA CALCIO DEL 9.11.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di
2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia per l’Attività Giovanile e Scolastica -
Com. Uff. n. 22 dell’11.12.2003)
Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica rigettava il reclamo proposto dalla società Punto Foggia
che aveva chiesto la punizione sportiva della perdita della gara a carico del Foggia Calcio
s.r.l. in relazione alla gara A.S. Punto Foggia/Foggia Calcio del 9.11.2003, per avere questa
ultima schierato in posizione irregolare i calciatori Galliero Giuseppe e Lioce Alessandro
(Com. Uff. n. 22 dell’11 dicembre 2003).
Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale il Punto Foggia 1989 sostenendo
come in applicazione dell’art. 42 comma 3 C.G.S. il termine per proporre i reclami avverso
la posizione irregolare di tesserati, che abbiano preso parte ad una gara siano
quelli di giorni 15 dallo svolgimento della gara stessa, e comunque non oltre 7 giorni dalla
chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono: avendo la società inviato
il reclamo il 24.11.2003 lo stesso doveva essere ritenuto effettuato nei termini previsti.
Il reclamo è infondato e va quindi rigettato.
La nuova formulazione dell’art. 42 comma 3 C.G.S. (così come deliberato in data
31.7.2003 Com. Uff. n. 12/A) recita: “I reclami avverso la posizione di tesserati che abbiano
preso parte ad una gara, anche con l’utilizzazione quali assistenti di parte, sono proposti
alla Commissione disciplinare od al Giudice sportivo di 2° Grado per il Settore per
l’attività giovanile e scolastica, nel termine di 7 giorni dallo svolgimento della gara stessa.
Nelle gare di play-off e play-out il reclamo con la tassa e le relative motivazioni deve essere
effettuato entro le ore 24.00 del giorno successivo alla gara”.
Pertanto il reclamo proposto dalla A.S. Punto Foggia andava proposto nel termine di
7 giorni dallo svolgimento della gara in epigrafe.
Avendo la ricorrente inviato il reclamo in data 24.11.2003, e quindi oltre i termini perentori
di giorni 7 dello svolgimento della gara effettuata il 9.11.2003, giustamente il Giudice
Sportivo di 2° Grado aveva considerato inammissibile il reclamo precludendo l’esame
di merito.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Punto
Foggia di Foggia. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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