F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELL’A.S. ORLANDO GUASTICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORLANDO GUASTICCE/MASSETANA DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELL’A.S. ORLANDO GUASTICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORLANDO GUASTICCE/MASSETANA DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003) L’U.S. Massetana proponeva reclamo, per la gara Orlando Guasticce/Massetana del 2.11.2003 terminata con il risultato di 2-2, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana, asserendo la posizione irregolare del calciatore Bergamo Enrico del Guasticce, in quanto colpito dalla squalifica di due giornate (Comunicato Ufficiale n. 10 dell’11 settembre 2003), di cui una non scontata, durante la militanza del predetto nella Santacrocese (passato al Guasticce il 31.12.2003) e durante la partecipazione alla Coppa Italia di 1ª Categoria. Con decisione pubblicata nel Comunicato n. 24 del 18 dicembre del 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana comminava al Guasticce la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di euro 150, nonché un ulteriore giornata di squalifica per il Bergamo e l’inibizione fino al 18 gennaio 2004 del dirigente Cristofani Paolo. Con l’appello in esame la Guasticce impugnava la predetta decisione, deducendo la violazione dell’art. 14, comma 10 nn. 1 e 3, nonché dell’art. 17, comma 6, C.G.S., come modificato dal comunicato F.I.G.C. n. 12/A del 31.12.2003. Orbene, l’art. 17, comma 6, C.G.S. afferma che “nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’articolo 14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’articolo 14, comma 10, n. 1, ultima parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”. A sua volta l’articolo 10, comma 10, n. 1, recita: “le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia dilettanti e di Coppa Regioni si scontano nelle rispettive competizioni”. Ciò premesso è evidente che il calciatore Bergamo aveva pienamente diritto a partecipare alla gara in questione e dovrebbe scontare la residua giornata di squalifica nella Coppa Italia dilettanti della prossima stagione, se ne prenderà parte, o, altrimenti, nella prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva. L’appello va, pertanto, accolto e va ripristinato il risultato della gara Guasticce/Massetana del 2.11.2003, con annullamento delle sanzioni di cui al comunicato n. 24. La tassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Orlando Guasticce di Guasticce (Livorno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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