F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELL’A.S. ORLANDO GUASTICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ORLANDO GUASTICCE/MASSETANA DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04
APPELLO DELL’A.S. ORLANDO GUASTICCE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ORLANDO GUASTICCE/MASSETANA DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 18.12.2003)
L’U.S. Massetana proponeva reclamo, per la gara Orlando Guasticce/Massetana del
2.11.2003 terminata con il risultato di 2-2, alla Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana, asserendo la posizione irregolare del calciatore Bergamo Enrico
del Guasticce, in quanto colpito dalla squalifica di due giornate (Comunicato Ufficiale n.
10 dell’11 settembre 2003), di cui una non scontata, durante la militanza del predetto nella
Santacrocese (passato al Guasticce il 31.12.2003) e durante la partecipazione alla
Coppa Italia di 1ª Categoria.
Con decisione pubblicata nel Comunicato n. 24 del 18 dicembre del 2003 la Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana comminava al Guasticce la
punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l’ammenda di euro 150, nonché un
ulteriore giornata di squalifica per il Bergamo e l’inibizione fino al 18 gennaio 2004 del dirigente
Cristofani Paolo.
Con l’appello in esame la Guasticce impugnava la predetta decisione, deducendo la
violazione dell’art. 14, comma 10 nn. 1 e 3, nonché dell’art. 17, comma 6, C.G.S., come
modificato dal comunicato F.I.G.C. n. 12/A del 31.12.2003.
Orbene, l’art. 17, comma 6, C.G.S. afferma che “nel caso in cui il calciatore colpito
dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è
scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima
squadra della nuova società di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’articolo
14, comma 10, nn. 1 e 3. La distinzione prevista dall’articolo 14, comma 10, n. 1, ultima
parte, non sussiste nel caso che nella successiva stagione sportiva non sia possibile
scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte”.
A sua volta l’articolo 10, comma 10, n. 1, recita: “le sanzioni inflitte dagli organi di giustizia
sportiva in relazione a gare di Coppa Italia dilettanti e di Coppa Regioni si scontano
nelle rispettive competizioni”.
Ciò premesso è evidente che il calciatore Bergamo aveva pienamente diritto a partecipare
alla gara in questione e dovrebbe scontare la residua giornata di squalifica nella
Coppa Italia dilettanti della prossima stagione, se ne prenderà parte, o, altrimenti, nella
prima gara ufficiale della nuova stagione sportiva.
L’appello va, pertanto, accolto e va ripristinato il risultato della gara Guasticce/Massetana
del 2.11.2003, con annullamento delle sanzioni di cui al comunicato n. 24.
La tassa va restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.S. Orlando Guasticce di Guasticce (Livorno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando,
altresì, il risultato di 2-2 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi
la tassa versata.
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