F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELLA U.S. TARCISIA SASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MIRAFIORI/TARCISIA SASSI DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 29/C del 26/1/04 APPELLO DELLA U.S. TARCISIA SASSI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MIRAFIORI/TARCISIA SASSI DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003) La Unione Sportiva Tarcisia Sassi ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta pubblica- ta sul C.U. n. 27 del 18 dicembre 2003 relativa alla posizione del giocatore Barcelas Roberto Silva schierato dalla Società Atletico Mirafiori nella gara del 2 novembre 2003, valevole per il Campionato di 1ª Categoria Girone E. La società ricorrente ha avanzato dubbi sulla regolarità del tesseramento del suindicato calciatore poiché, a suo dire, lo stesso era stato tesserato in passato presso la Federazione brasiliana come calciatore professionista. Nell’attuale ricorso la U.S. Tarcisia Sassi ribadisce la propria tesi, producendo una dichiarazione del suo ex presidente Sig. Poliseno Francesco nonché fotocopia di un articolo apparso sul giornale locale “Il Corriere Sportivo” in data 1.12.2003 nel quale lo stesso calciatore ammette di aver già giocato in Brasile. Ritiene questa Commissione che la decisione emessa dalla Commissione Disciplinare non debba essere modificata in quanto è risultato dal carteggio inviato dall’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. risulta che il calciatore in questione è regolarmente tesserato per la stagione 2003/2004 per la società Atletico Mirafiori a far data dal 5 agosto 2003, in quanto la relativa domanda è stata ritenuta conforme all’art. 40 comma 11 delle N.O.I.F.. Va, peraltro, rilevato che dall’esame degli atti risulta una dichiarazione del calciatore che afferma di non aver giocato negli ultimi 5 anni in nessuna Federazione Estera e ciò è avvalorato dal fatto che il calciatore è stato ininterrottamente tesserato dalla stagione sportiva 1995/96 per società italiane della L.N.D. quale “dilettante extracomunitario”. Il reclamo deve pertanto essere respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Tarcisia Sassi di Torino. Ordina incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it