F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DELL’U.S. ORTIGARA GRIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. NORDAUTO VIRTUS/ORTIGARA GRIGNO DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento – Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DELL’U.S. ORTIGARA GRIGNO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. NORDAUTO VIRTUS/ORTIGARA GRIGNO DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003) Con ricorso ritualmente presentato la U.S. Ortigara Grigno ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Provinciale Autonomo di Trento (C.U. n. 27 del 18 dicembre 2003) che, confermando la decisione del Giudice Sportivo, ha disposto la ripetizione della gara U.S. Nordauto Virtus/U.S. Ortigara Grigno del 2.11.2003. La gara, infatti, era stata sospesa dal direttore di gara al 47° del secondo tempo (erano stati dati 4 minuti di recupero) allorché la ricorrente era in vantaggio con il punteggio di 1 a 0. La U.S. Ortigara Grigno, contesta la decisione di ripetere la gara (ripetizione peraltro già effettuata in data 3.12.2003 e vinta dalla ricorrente con il punteggio di 2 a 1) in quanto la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto omologare il risultato conseguito sul campo (l’arbitro aveva posto fine alla partita con il rituale triplice fischio) ovvero, in subordine, applicare alla U.S. Nordauto Virtus la sanzione sportiva della perdita della gara posto che la stessa era stata sospesa per l’aggressione subita sugli spalti dal genitore dell’arbitro ad opera di alcuni tifosi della U.S. Nordauto Virtus. Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. Ed invero la delibera impugnata non merita alcuna censura atteso che il referto del direttore di gara riferisce testualmente “non sono stato più in grado di proseguire la gara in quanto mi ero accordo che 4-5 tifosi della U.S. Nordauto Virtus, presenti sugli spalti stavano picchiando mio padre”. Non essendo stata portata a termine la gara correttamente la Commissione Disciplinare ha disposto la ripetizione dell’incontro. È appena il caso di aggiungere che la sanzione sportiva della perdita della gara richiesta dalla ricorrente per fatti addebitabili ai tifosi della U.S. Nordauto Virtus non può trovare applicazione nel caso in esame posto che quanto avvenuto sugli spalti e che ha determinato la strana decisione del direttore di gara non è in alcun modo riconducibile a quanto previsto dall’art. 9 - 1° comma ovvero dall’art. 12 - 1° comma C.G.S. che si riferiscono ad ipotesi completamente diverse da quelle del caso di specie. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S. Ortigara Grigno di Grigno (Trento). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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