F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL TIME OUT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIME OUT/VALTOURNENCHE DELL’1.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04
APPELLO DEL TIME OUT AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TIME OUT/VALTOURNENCHE
DELL’1.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 27 del 18.12.2003)
La Società Time Out ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta pubblicata sul C.U. del 18
dicembre 2003 con la quale, in accoglimento del ricorso della Società Valtournenche veniva
inflitta la sanzione della perdita della gara di calcio a cinque con il risultato con 0-6, disputata
l’1.12.2003, per posizione irregolare del calciatore Ventura Marco.
Il ricorso della Time Out non può essere accolto in quanto risulta accertato che il
suindicato calciatore Ventura Marco era stato squalificato per una gara come da C.U. del
27.11.2003. In applicazione dell’art. 14 C.G.S. il suddetto giocatore avrebbe dovuto scontare
la squalifica nella prima gara successiva alla pubblicazione del comunicato e quindi
in quella disputata l’1.12.2003 fra la Time Out e la Valtournenche. Dall’esame degli atti ufficiali
di gara, risulta invece che il calciatore stesso è stato inserito nella distinta di gara
con il n. 6 in violazione dell’art. 17 comma 3 C.G.S..
Nessuna rilevanza possono quindi avere le argomentazioni poste a base del ricorso,
peraltro prive di qualsiasi elemento probatorio.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal Time Out di
Torino ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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