F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DELL’A.S. OLIMPIA LAZISE AVVERSO L’AMMENDA DI e 258,00 E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA ALL’ALLENATORE TAGLIONI FAUSTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 23 del 3.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04
APPELLO DELL’A.S. OLIMPIA LAZISE AVVERSO L’AMMENDA DI e 258,00 E LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2006 INFLITTA ALL’ALLENATORE
TAGLIONI FAUSTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Veneto - Com. Uff. n. 23 del 3.12.2003)
Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la A.S. Olimpia Lazise
ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto il 3.12.2003.
Il provvedimento in esame, oggetto della impugnazione, ha respinto il ricorso, presentato
dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con
C.R.U. del 5.11.2003, inflisse le sanzioni, sopra specificate, dell’ammenda di e 258,00
alla società appellante e la squalifica fino al 30.6.2006 all’allenatore Taglioni Fausto.
La Commissione Disciplinare, altresì, ha disposto l’addebito della tassa reclamo non
versata.
Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza,
inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere
impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla
competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria
motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito
nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia
di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’Olimpia Lazise
ha, con l’atto di appello, pedissequamente riproposto - esclusivamente in fatto - le
medesime doglianze sottoposte alla Commissione Disciplinare e da quest’ultima con
esaustiva motivazione integralmente valutate e disattese.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
S. Olimpia Lazise di Lazise (Verona), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S., dispone la trasmissione
degli atti alla Procura Federale perché valuti la circostanza relativa alla denunzia-
querela sporta dal tesserato Taglioni Fausto nei confronti del direttore di gara. Ordina
incamerarsi la tassa versata.
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