F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL PRO PONTECAGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA AL CALCIATORE SALZANO VINCENZO FINO AL 28.2.2004 IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS GRIFONI/BERTONI PRO PONTECAGNANO DEL 29.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 41 del 18.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04
APPELLO DEL PRO PONTECAGNANO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA AL CALCIATORE SALZANO VINCENZO FINO AL 28.2.2004 IN
RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS GRIFONI/BERTONI PRO PONTECAGNANO
DEL 29.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania - Com. Uff. n. 41 del 18.12.2003)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania con decisione
pubblicata sul Comitato Ufficiale n. 41 del 18 dicembre 2003, confermava al calciatore Salzano
Vincenzo della Pro Pontecagnano la sanzione (inflittagli dal Giudice Sportivo presso il predetto
Comitato) della squalifica, fino al 28.2.2004, per comportamento scorretto nei confronti
di un avversario e del direttore della gara Virtus Grifoni/Pro Pontecagnano del 29.11.2003.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la Pro Pontecagnano, prospettando
una serie di motivi in fatto.
Preliminarmente, va osservato che l’appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art.
33 comma 1 C.G.S., trattandosi di terzo grado di giudizio che investe questioni di mero fatto.
Consegue l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello c ome sopra proposto dalla
Pro Pontecagnano Calcio di Pontecagnano (Salerno), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S..
Ordina incamerarsi la tassa versata.
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