F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMURRO/F.C. MARSICO 2002 DEL 26.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 32 del 20.11.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 APPELLO DEL PRESIDENTE DELLA L.N.D. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTEMURRO/F.C. MARSICO 2002 DEL 26.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 32 del 20.11.2003) Con ricorso del 3.11.2003 il F.C. Marsico 2002 ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata rilevando che nella gara disputata in data 26.10.2003 la società Montemurro avrebbe utilizzato il calciatore Antonio Terenzio Lobosco in posizione irregolare, poiché “giovane” non in possesso della necessaria autorizzazione rilasciata dal competente Comitato Regionale, a norma dell’art. 34, comma 3, N.O.I.F., per la partecipazione ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 20 novembre 2003 l’adita Commissione Disciplinare ha accolto il reclamo del F.C. Marsico 2002, rilevando l’irregolarità della posizione del calciatore Lobosco ed infliggendo a questi la squalifica sino al 31.12.2003 ed alla società Montemurro la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Con atto del 22.12.2003, prot. Segr./CT/MC/mde/2468, il Presidente della L.N.D. ha proposto appello avverso tale deliberazione rilevando che il calciatore Lobosco, pur inserito nella distinta dei calciatori del F.C. Montemurro, non sarebbe stato mai utilizzato nel corso della gara de qua, chiedendo pertanto l’annullamento delle sanzioni irrogate dalla Commissione Disciplinare ed il ripristino del risultato della gara conseguito sul campo. L’appello è fondato e merita accoglimento. Osserva infatti questa Commissione che dagli atti ufficiali di gara risulta che effettivamente il calciatore Lobosco, pur inserito in distinta per la gara in oggetto, non è mai stato effettivamente schierato in campo dal F.C. Montemurro; tale circostanza - alla luce del disposto dell’art. 12, comma 5, ultima parte C.G.S., secondo cui “la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle N.O.I.F., determina l’applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa” - rende superflua ogni indagine in ordine alla regolarità della posizione del medesimo calciatore ed impone l’annullamento dell’appellata deliberazione della Commissione Disciplinare ed il conseguente ripristino del risultato della gara ottenuto sul campo F.C. Montemurro 3/Marsico 2000 2. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal Presidente della L.N.D., annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 conseguito in campo nella gara sopra indicata.
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