F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 RECLAMO DELL’A.C. ANCHIONE S.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCHIONE/PISA SPORTING CLUB DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 30.12.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04
RECLAMO DELL’A.C. ANCHIONE S.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA
ANCHIONE/PISA SPORTING CLUB DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 30.12.2003)
Con reclamo del 5.12.2003 il Pisa Sporting Club ha adito la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Toscana richiedendo a carico dell’A.C. Anchione l’irrogazione
della sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara disputata fra tali società in
data 30.11.2003, in quanto quest’ultima avrebbe utilizzato in tale gara il calciatore Alexander
Ivan Dos Santos in posizione irregolare, non avendo lo stesso scontato la squalifica
per quattro giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo in relazione ad una gara
di Coppa Italia disputata con la precedente società di appartenenza.
La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 25 del 30 dicembre
2003, ha accolto il proposto reclamo, per l’effetto infliggendo all’A.C. Anchione la sanzione
sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 3. Secondo la prospettazione
fornita dal suddetto Organo di giustizia sportiva - accertato che al calciatore Dos
Santos erano state inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana (C.U.
n. 12 del 25 settembre 2003) quattro giornate di squalifica in relazione alla gara di Coppa
Italia dallo stesso disputata in data 21.9.2003 con la società Villa Basilica, che disputa il
Campionato di Promozione, e che successivamente il calciatore stesso è stato trasferito
(nel mese di novembre 2003) all’A.C. Anchione, che milita nel Campionato di Prima Categoria
- troverebbe applicazione nella fattispecie il disposto dell’art. 17, comma 6, C.G.S.,
secondo il quale i calciatori trasferiti nel corso della stagione sportiva devono scontare le
squalifiche loro irrogate in relazione a partite disputate con la vecchia società nelle “giornate
in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”.
Con atto del 31.12.2003 l’A.C. Anchione ha proposto avanti a questa C.A.F. reclamo
avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, censurandola per avere travisato
ed erroneamente applicato le previsioni in materia del Codice di Giustizia Sportiva.
Reputa questa Commissione che il proposto gravame meriti integrale accoglimento.
L’impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, non può essere
condivisa, in particolare laddove reputa che il citato comma 6 dell’art. 17 C.G.S., nel derogare
alla regola sancita dal comma 3 della medesima norma (secondo la quale il calciatore
sconta la squalifica nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta
l’infrazione che ha determinato il provvedimento sanzionatorio), deroghi pure, per i
calciatori trasferiti in corso di stagione sportiva, al principio di specificità delle sanzioni, in
applicazione del quale, a norma del comma 10.1 dell’art. 14 C.G.S., le squalifiche inflitte
in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella medesima competizione, eventualmente
(qualora non sia possibile nella stagione sportiva in cui sono state irrogate) nella o
nelle stagioni sportive successive.
In realtà, secondo il costante orientamento di questa Commissione d’Appello, la previsione
dell’art. 17, comma 6, C.G.S. fa salva, anche testualmente, la distinzione ricavabile
dall’art. 14, comma 10.1, C.G.S. e quindi non deroga affatto, ma anzi rafforza, il generale
principio della specificità delle sanzioni, solo derogando alla regola secondo la quale
la sanzione va scontata nelle gare della squadra nella quale il calciatore militava quando
è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 17, comma 3, C.G.S.)
per l’ipotesi di residui di sanzioni disciplinari da scontare, in caso di trasferimento al termine
o nel corso della stagione sportiva, con la nuova società di appartenenza.
Il calciatore Dos Santos, quindi, dovrà scontare la squalifica inflittagli in relazione ad
una gara di Coppa Italia nelle prime gare di tale competizione che verranno disputate dalla
società di appartenenza, con la conseguenza che la sua posizione nella gara di campionato
de qua è da ritenersi del tutto regolare.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’A.C. Anchione S.B. di Ponte Buggianese (Pistoia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando,
altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara sopra indicata. Si ordina
restituire la tassa versata.
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