F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 RECLAMO DELL’A.C. ANCHIONE S.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCHIONE/PISA SPORTING CLUB DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 25 del 30.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 30/C del 5/2/04 RECLAMO DELL’A.C. ANCHIONE S.B. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ANCHIONE/PISA SPORTING CLUB DEL 30.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 25 del 30.12.2003) Con reclamo del 5.12.2003 il Pisa Sporting Club ha adito la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana richiedendo a carico dell’A.C. Anchione l’irrogazione della sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara disputata fra tali società in data 30.11.2003, in quanto quest’ultima avrebbe utilizzato in tale gara il calciatore Alexander Ivan Dos Santos in posizione irregolare, non avendo lo stesso scontato la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflittagli dal Giudice Sportivo in relazione ad una gara di Coppa Italia disputata con la precedente società di appartenenza. La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul C.U. n. 25 del 30 dicembre 2003, ha accolto il proposto reclamo, per l’effetto infliggendo all’A.C. Anchione la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0 a 3. Secondo la prospettazione fornita dal suddetto Organo di giustizia sportiva - accertato che al calciatore Dos Santos erano state inflitte dal Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana (C.U. n. 12 del 25 settembre 2003) quattro giornate di squalifica in relazione alla gara di Coppa Italia dallo stesso disputata in data 21.9.2003 con la società Villa Basilica, che disputa il Campionato di Promozione, e che successivamente il calciatore stesso è stato trasferito (nel mese di novembre 2003) all’A.C. Anchione, che milita nel Campionato di Prima Categoria - troverebbe applicazione nella fattispecie il disposto dell’art. 17, comma 6, C.G.S., secondo il quale i calciatori trasferiti nel corso della stagione sportiva devono scontare le squalifiche loro irrogate in relazione a partite disputate con la vecchia società nelle “giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”. Con atto del 31.12.2003 l’A.C. Anchione ha proposto avanti a questa C.A.F. reclamo avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare, censurandola per avere travisato ed erroneamente applicato le previsioni in materia del Codice di Giustizia Sportiva. Reputa questa Commissione che il proposto gravame meriti integrale accoglimento. L’impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, infatti, non può essere condivisa, in particolare laddove reputa che il citato comma 6 dell’art. 17 C.G.S., nel derogare alla regola sancita dal comma 3 della medesima norma (secondo la quale il calciatore sconta la squalifica nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento sanzionatorio), deroghi pure, per i calciatori trasferiti in corso di stagione sportiva, al principio di specificità delle sanzioni, in applicazione del quale, a norma del comma 10.1 dell’art. 14 C.G.S., le squalifiche inflitte in relazione a gare di Coppa Italia si scontano nella medesima competizione, eventualmente (qualora non sia possibile nella stagione sportiva in cui sono state irrogate) nella o nelle stagioni sportive successive. In realtà, secondo il costante orientamento di questa Commissione d’Appello, la previsione dell’art. 17, comma 6, C.G.S. fa salva, anche testualmente, la distinzione ricavabile dall’art. 14, comma 10.1, C.G.S. e quindi non deroga affatto, ma anzi rafforza, il generale principio della specificità delle sanzioni, solo derogando alla regola secondo la quale la sanzione va scontata nelle gare della squadra nella quale il calciatore militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento (art. 17, comma 3, C.G.S.) per l’ipotesi di residui di sanzioni disciplinari da scontare, in caso di trasferimento al termine o nel corso della stagione sportiva, con la nuova società di appartenenza. Il calciatore Dos Santos, quindi, dovrà scontare la squalifica inflittagli in relazione ad una gara di Coppa Italia nelle prime gare di tale competizione che verranno disputate dalla società di appartenenza, con la conseguenza che la sua posizione nella gara di campionato de qua è da ritenersi del tutto regolare. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.C. Anchione S.B. di Ponte Buggianese (Pistoia), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara sopra indicata. Si ordina restituire la tassa versata.
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