F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 RECLAMO DELLA U.S. CALCIO MONTENERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. OLIMPIA AGNONESE/CALCIO MONTENERO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 58 del 18.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 RECLAMO DELLA U.S. CALCIO MONTENERO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. OLIMPIA AGNONESE/CALCIO MONTENERO DEL 19.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise - Com. Uff. n. 58 del 18.12.2003) Con reclamo del 24.10.2003 la Pol. Olympia Agnonese, in relazione alla gara disputata in data 19.10.2003 con il Calcio Montenero, ha contestato la regolarità della posizione del calciatore tesserato per quest’ultima società, Dritan Puka, in quanto lo stesso, pur avendo disputato la suddetta gara, risultava non aver scontato la giornata di squalifica in- flittagli al termine della stagione precedente, a seguito dell’espulsione comminatagli nell’ultima gara del campionato regionale juniores disputato con la squadra giovanile dell’U.S. Calcio Montenero. Allegava, la ricorrente, che il Puka, che per raggiunti limiti di età non poteva più disputare il campionato juniores, era stato inserito in distinta nelle prime sei gara disputate dal Calcio Montenero nel campionato regionale di Eccellenza della corrente stagione sportiva, senza mai scendere in campo, ciò comportando, pur senza inficiare la regolarità di tali partite, il fatto che il calciatore non avesse mai scontato la squalifica inflittagli. L’essere stato effettivamente utilizzato nella gara de qua, quindi, comporterebbe l’irregolarità della sua posizione, con conseguente necessità di irrogazione a carico della U.S. Calcio Montenero della sanzione sportiva della perdita della gara per 0 a 3. Il reclamo suddetto, tempestivamente inoltrato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, era dalla ricorrente contestualmente spedito, come prescritto dalle norme federali, alla società controinteressata con racc. a/r, presso l’indirizzo risultante dal foglio di censimento della stagione sportiva in corso. Il plico raccomandato, tuttavia, veniva restituito al mittente con l’annotazione del rifiuto del domiciliatario di ritirare lo stesso, avendo l’U.S. Calcio Montenero comunicato al Comitato di afferenza l’intervenuto cambiamento di indirizzo. Con ordinanza pubblicata sul C.U. n. 48 del 19 novembre 2003, l’adita Commissione Disciplinare, preso atto che effettivamente in data 19.8.2003 l’U.S. Calcio Montenero aveva comunicato al Comitato Regionale il mutamento di indirizzo, ma che a tale modifica era stata data pubblicità solo mediante pubblicazione nel C.U. n. 43 in data 6 novembre 2003 (e successiva rettifica pubblicata sul C.U. n. 47 del 13 novembre 2003) - quindi in epoca posteriore all’invio della racc. a/r contenente il ricorso da parte dell’Olympia Agnonese, ritenuto, quindi, che la società ricorrente e quella controinteressata avessero assolto ai loro rispettivi obblighi e che, quindi, il mancato buon fine della comunicazione del ricorso non fosse imputabile a nessuna delle due società, al fine di assicurare il necessario contraddittorio fra le parti, ha deliberato di rimettere nei termini la società Olympia Agnonese ai fini della comunicazione del proposto reclamo alla società controinteressata. Avendo la società ricorrente tempestivamente ottemperato all’ordinanza suddetta, con la rinnovazione della comunicazione del reclamo alla controparte, effettuata in data 24.11.2003, si è infine instaurato il regolare contraddittorio avanti all’adita Commissione Disciplinare. L’U.S. Calcio Montenero ha fatto pervenire proprie deduzioni difensive, articolate unicamente in punto di rito, sostenendo l’inammissibilità del proposto reclamo per mancata comunicazione dello stesso alla controparte nei termini previsti dal C.G.S., nonché l’arbitrarietà del provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare di rimessione in termini della ricorrente per provvedere alla rinnovazione della comunicazione del ricorso medesimo ad essa società controinteressata. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 58 del 18 dicembre 2003 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise: ritenuta l’infondatezza delle argomentazioni difensive dell’U.S. Calcio Montenero; considerato, in senso contrario, che la società ricorrente avesse correttamente proceduto alla comunicazione del ricorso alla controinteressata all’indirizzo ufficialmente risultante dal foglio di censimento, non potendo essere addossato alla ricorrente medesima alcun ulteriore onere d’informazione; atteso che il proprio provvedimento ordinatorio fosse volto unicamente alla rinnovazione della già effettuata comunicazione del ricorso tempestivamente e regolarmente proposto; rilevato che l’U.S. Calcio Montenero non contestava affatto i fatti allegati dalla ricorrente, dai quali emergeva la chiara posizione irregolare del calciatore Puka nella gara de qua, in accoglimento del proposto reclamo ha inflitto alla U.S. Calcio Montenero la sanzione sportiva della perdita della gara in oggetto con il risultato di 0 a 3. Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo l’U.S. Calcio Montenero, articolando una duplice serie di censure: sul piano processuale, in pratica riproponendo quelle medesime argomentazioni, che costituivano l’oggetto delle controdeduzioni rassegnate avanti alla Commissione Disciplinare; nel merito, sostenendo l’erroneità della deliberazione impugnata, che non avrebbe correttamente inquadrato la fattispecie nell’ambito delle norme del C.G.S. che disciplinano l’esecuzione delle sanzioni, ritenendo irregolare la posizione del calciatore Puka, che invece non tale non doveva essere considerata. Resiste al gravame, con atto di controdeduzioni, la Pol. Olympia Agnonese. Reputa questa Commissione che il proposto gravame sia destituito di fondamento e non possa perciò trovare accoglimento. In punto di rito - come correttamente è posto in rilievo nella motivazione dell’impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare - occorre infatti rilevare che la ricorrente in prime cure ha sicuramente ottemperato, con la prima ed originaria comunicazione del ricorso alla società controinteressata, all’indirizzo ufficialmente risultante dal foglio di censimento, ai propri obblighi legali. La comunicazione non è andata a buon fine unicamente per motivi non riferibili alla medesima società ricorrente - così come, peraltro, neppure a quella controinteressata, che pure aveva regolarmente adempiuto ai propri obblighi di comunicazione dell’intervenuto mutamento d’indirizzo - ragion per cui la mancata iniziale regolare costituzione del contraddittorio, non essendo imputabile a nessuna delle due parti del procedimento, non può inficiare la validità dello stesso. Il ricorso della Pol. Olympia Agnonese, infatti, è stato regolarmente e tempestivamente proposto e comunicato, tanto alla Commissione Disciplinare, quanto alla controparte, ancorché tale ultima comunicazione non si sia correttamente perfezionata, per motivi, come detto, non imputabili alla ricorrente. Bene ha fatto, dunque, la Commissione Disciplinare, ad ordinare la rinnovazione della relativa comunicazione all’indirizzo corretto, al fine della regolare costituzione del contraddittorio in un procedimento comunque validamente instauratosi, nel rispetto dei termini perentori previsti dal C.G.S.. Quanto al merito della questione oggetto di giudizio, erra l’appellante nell’inquadrare la fattispecie unicamente nel disposto di cui all’art. 17, comma 3, C.G.S., escludendo in radice che ad essa sia applicabile anche la previsione integratrice di cui al comma 6 della medesima norma. È pacifico, infatti, che prima di occuparsi delle modalità di esecuzione delle sanzioni del calciatore colpito da squalifica, che abbia cambiato società, il citato comma 6 dell’art. 17, nell’introdurre un regime speciale relativo alle squalifiche che non possono scontarsi nella stessa stagione nella quale siano state irrogate, sancisca il principio della perdurante efficacia della sanzione della squalifica in capo al calciatore anche per la stagione o le stagioni successive; Da questo punto di vista, è pacifico che la tesi della società ricorrente non può essere accolta, poiché porterebbe all’assurda conclusione che, in ragione di una lacuna normativa, il calciatore juniores colpito da squalifica, non scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva nella quale la medesima è stata irrogata, non sconterebbe più la medesima qualora, per raggiunti limiti di età, l’anno successivo non potesse prendere parte al torneo giovanile e partecipasse, con la medesima società, al campionato disputato dalla prima squadra: conclusione per certo incoerente con l’inderogabile principio della lealtà sportiva. Se così non può essere, dunque, l’apparente lacuna dell’ordinamento va colmata con il ricorso all’applicazione analoga delle norme e dei principi generali regolanti la materia, i quali non possono che condurre alla conclusione che nel caso delineato, il calciatore ex juniores, passato alla prima squadra della medesima società nella stagione sportiva successiva, sconti con essa la squalifica residua inflittegli nella stagione precedente, quando disputava il torneo juniores. Di conseguenza, in relazione al caso di specie, la posizione del calciatore Puka nella gara de qua non può che ritenersi irregolare. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Calcio Montenero di Montenero di Bisaccia (Campobasso). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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