F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DELL’A.C. FABRIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FABRIANO/ FERMIGNANESE DELL’8.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04
APPELLO DELL’A.C. FABRIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FABRIANO/
FERMIGNANESE DELL’8.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, con decisione
pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 48 dell’8 gennaio 2004, in accoglimento del reclamo
della Fermignanese, annullava la precedente decisione del Giudice Sportivo (che aveva
applicato alla predetta Fermignanese la sanzione della perdita della gara per 0-3) e ripristinava
il risultato di 3-3 conseguito sul campo.
Il Giudice Sportivo, dopo avere rilevato un’irregolarità procedurale, relativa all’invio da
parte dell’A.C. Fabriano del reclamo sulla regolarità della predetta gara (v. art. 42 comma
1 C.G.S.) e quindi, respinto il reclamo della ricorrente, accertava, d’ufficio, che la Fermignanese,
dal 35° minuto del secondo tempo, ha impiegato, solamente, due calciatori con
i requisiti richiesti (Carcianelli Marco, nato l’8.3.1983 e Righi Mattia, nato il 9.10.1986) in
violazione di quanto disposto dal Com. Uff. n. 1 del 14 luglio 2003 di quel Comitato (che
impone l’utilizzo di un giocatore, nato dopo l’1.1.1982 e di due giocatori, nati dopo
l’1.1.1983, per tutta la durata della partita) e di conseguenza, prendeva la decisione della
quale si è detto.
La Commissione Disciplinare osservava che “la declaratoria di inammissibilità del reclamo
dell’A.C. Fabriano, in prima istanza, da parte del Giudice Sportivo, per il mancato
rispetto del termine di preannuncio, di cui al citato art. 42 comma 1 C.G.S., ne ha precluso
allo stesso giudicante, il giudizio di merito, che, pertanto, deve essere annullato” e di
conseguenza, come detto, ripristinava, il risultato conseguito sul campo.
Avverso questa decisione proponeva appello l’A.C. Fabriano a questa Commissione,
ripercorrendo le modalità di svolgimento della vicenda (la suddetta violazione regolamentare
sull’età e il numero dei calciatori da impiegare, non è confutata dalla controparte) e si
doleva del fatto che la Commissione Disciplinare non ha fornito valida motivazione sulla
“preclusione” per il Giudice Sportivo del giudizio di merito, di giudicare di sua iniziativa.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il Giudice Sportivo, dopo lo scioglimento della riserva di cui al Com. Uff. n. 32 del
13.11.2003 (a seguito del reclamo dell’A.C. Fabriano) e gli altri provvedimenti procedurali
dei quali si è detto, ha deciso, di iniziativa, rilevando la violazione regolamentare che ha
comportato la perdita della gara per la Fermignanese.
La Commissione Disciplinare, dal suo canto, ha errato dando un interpretazione
estensiva al provvedimento del Giudice Sportivo di rigetto del reclamo dell’A.C. Fabriano;
in realtà, dopo quella corretta decisione procedurale (che in quel modo cessava di produrre
effetti) nulla vietava al primo giudice di agire come ha agito, nel pieno rispetto della
normativa regolamentare.
Ne consegue che deve essere ripristinata la decisione del Giudice Sportivo, per
quanto riguarda il risultato della gara (Fabriano/Fermignanese 3-0).
Deve essere incamerata la relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla
A.C. Fabriano di Fabriano (Ancona), annulla l’impugnata delibera, ripristinando quella del
Giudice Sportivo che infliggeva alla U.S. Fermignanese la sanzione sportiva della perdita
della gara suindicata con il punteggio di 3-0. Ordina restituirsi la tassa versata.
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