F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04
RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO AVVERSO
LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110
del 19.5.2003)
Con ricorso ritualmente presentato a questa Commissione d’Appello Federale, il calciatore
Papasodaro Massimo del S. Vito Calcio ha impugnato per revocazione la delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria (C.U. n. 110 del 19
maggio 2003) con la quale era stata irrogata la sanzione sportiva della squalifica fino al
30.6.2005. Il Papasodaro, nella specie, è stato ritenuto responsabile nel corso dell’incontro
di calcio Cortale 91/S. Vito Calcio di aver lanciato una pietra verso il direttore di gara
senza colpirlo, e, altresì, ritenuto responsabile (nella sua qualità di capitano della squadra)
di un forte calcio al ginocchio subito dal direttore di gara tale da procurargli “un gran
dolore e farlo cadere a terra” ad opera di un compagno di squadra non individuato.
A sostegno dell’impugnazione il Papasodaro ha allegato una dichiarazione del calciatore
Gulli Franco rilasciata in data 5.1.2004 con la quale il Gulli si assume la responsabilità
del fatto addebitato al Papasodaro. In particolare il Gulli nella dichiarazione allegata
agli atti del presente procedimento riferisce che in occasione della concessione di un calcio
di rigore a favore della squadra avversaria il direttore di gara sarebbe stato attorniato
dai giocatori del S. Vito Calcio e nella foga lo avrebbe involontariamente urtato causandogli
dolore.
Orbene, osserva pregiudizialmente questa Commissione d’Appello Federale che il ricorso,
essendo fondato su un fatto nuovo e certamente attinente a quanto deciso, deve ritenersi
ammissibile. Occorre tuttavia rilevare che il tempo trascorso dal fatto (la partita
Cortale 91/S. Vito Calcio si è disputata in data 6.4.2003 e la dichiarazione del Gulli è stata
rilasciata solo in data 5.1.2004) e le modalità dell’episodio riferite così diversamente
dal Gulli che dichiara unicamente di aver urtato involontariamente l’arbitro causandogli
dolore, inducono a ritenere tale dichiarazione non idonea a modificare quanto già correttamente
deciso dalla Commissione Disciplinare.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso per revocazione come sopra proposto
dal Sig. Papasodaro Massimo. Ordina incamerarsi la tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE PAPASODARO MASSIMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003)"