F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DELLA POL. SAN CIPRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 29.5.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CAVALIERE PASQUALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 45 del 9.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04
APPELLO DELLA POL. SAN CIPRIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 29.5.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CAVALIERE PASQUALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Campania - Com. Uff. n. 45 del 9.1.2004)
Con atto d’appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la Pol. S. Cipriano
ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato,
emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania,
C.U. n. 45 del 9 gennaio 2004, relativo alla sanzione della squalifica fino al
29.5.2004 inflitta al calciatore Cavaliere Pasquale. La Commissione Disciplinare
aveva confermato in tal modo la decisione adottata dal Giudice Sportivo con il C.U.
n. 39 del 4 dicembre 2003.
L’appellante ha rilevato “una violazione del diritto di difesa, in quanto, benché espressamente
richiesto non è stata effettuata l’audizione delle parti”.
Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, fondato
ai sensi dell’art. 32.6 C.G.S..
Prevede, detta norma, che nei procedimenti di seconda istanza i ricorrenti e le controparti
hanno diritto di essere sentiti e per avvalersi di detto diritto il ricorrente, in particolare,
deve farne richiesta all’atto dell’invio dei motivi del reclamo.
Dall’esame del reclamo proposto dalla Pol. S. Cipriano avverso la decisione del Giudice
Sportivo, si evince che fu richiesta l’audizione del Presidente della società e dello
stesso calciatore Cavaliere Pasquale, oltre quella di altri soggetti espressamente indicati
in detto atto.
La Commissione Disciplinare ha deliberato senza dar corso alle audizione dei ricorrenti,
violando il disposto della norma sopra citata.
L’odierno appello deve essere accolto e conseguentemente deve disporsi la restituzione
della tassa versata.
La C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto della Pol. San Cipriano
di San Cipriano d’Aversa (Caserta), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5
C.G.S., per violazione del contraddittorio, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania, per nuovo esame di merito. Ordina restituirsi
la tassa versata.
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