F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04 APPELLO DELL’U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MAIOLO FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 32/C del 16/2/04
APPELLO DELL’U.S. ISOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO
AL 30.6.2005 INFLITTA AL CALCIATORE MAIOLO FRANCESCO (Delibera
della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n.
72 del 13.1.2004)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione
pubblicata sul Com. Uff. n. 72 del 12 gennaio 2004 in parziale accoglimento del reclamo
presentato dalla U.S. Isola Capo Rizzuto avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso
il Comitato Regionale Calabria con il quale il calciatore Maiolo Francesco veniva squalificato
fino al 30.6.2006, riduceva la squalifica inflitta allo stesso fino al 30.2.2005.
Contro tale decisione proponeva appello avanti a questa Commissione d’Appello Federale
l’Unione Sportiva Isola Capo Rizzuto sostenendo come fosse stato identificato il
vero autore del fatto (aggressione all’assistente di gara svoltasi il 7.12.2003 in Cetraro fra
il Cetraro e l’Unione Sportiva Isola Capo Rizzuto).
Chiedeva pertanto fosse tolta la squalifica al capitano della squadra Maiolo Francesco,
squalificato quale capitano della squadra non essendo stato individuato l’autore materiale
dell’increscioso gesto; chiedeva poi una riduzione della pena.
L’appello è fondato e va parzialmente accolto.
Risulta dagli atti come il responsabile dell’atto di violenza deve essere stato sicuramente
un calciatore che aveva disputato la partita o che, comunque, era stato convocato
per la gara, mentre colui il quale si era dichiarato autore del gesto (il Ventura Roberto)
non figurava nella distinta di gara tra i calciatori convocati.
Peratanto non essendo stato individuato l’autore del gesto, secondo le norme la sanzione
va applicata al capitano della squadra U.S. Isola Capo Rizzuto, il Maiolo Francesco.
Tenuto comunque conto che lo stesso ha sempre mantenuto un comportamento corretto
nell’ambito della sua attività sportiva misura congrua risulta essere quella della
squalifica fino al 30.5.2005, così riducendosi l’originaria sanzione.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto
dall’U.S. Isola di Isola di Capo Rizzuto (Crotone), riduce la sanzione della squalifica già
inflitta al calciatore Maiolo Francesco al 30.3.2005. Ordina restituirsi la tassa versata.
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