F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO A.S. GIOVENTÙ SANTONOFRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIPARNI/SANTONOFRESE DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 67 del 30.12.2003)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO A.S. GIOVENTÙ SANTONOFRESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TRIPARNI/SANTONOFRESE DEL 2.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 67 del 30.12.2003) Con atto d’appello proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S. Santonofrese ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con C.U. n. 67 del 30 dicembre 2003. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha parzialmente accolto il ricorso presentato dalla Pol. Triparni disponendo la ripetizione della gara Triparni/ Santonofrese, modificando la precedente decisione del Giudice Sportivo che aveva inflitto la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nei confronti della Pol. Triparni. Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza, inammissibile ai sensi dell’art. 33.2 C.G.S.. Prevede, detta norma, che nei procedimenti dinanzi alla Commissione d’Appello Federale “...le parti hanno diritto di ottenere, a loro spese, copia dei documenti ufficiali. La relativa richiesta, formulata come dichiarazione di reclamo, deve essere preannunciata all’organo competente entro tre giorni dalla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale del provvedimento che si intende impugnare...”. Nel caso in esame non è stato adempiuto detto onere, atteso che l’A.S. Santonofrese, come si evince agevolmente dal “preannuncio di reclamo per ricorso avverso” recante data 3.1.2004 e trasmesso a questa C.A.F. con fax datato 7.1.2004, ha richiesto copia degli atti oltre il prescritto termine di tre giorni, decorrenti - nella fattispecie - dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n. 67 del Comitato Regionale Calabria, avvenuta il 30.12.2003. In conseguenza, la richiesta degli atti avrebbe dovuto essere effettuata improrogabilmente entro il 2.1.2004, a pena di inammissibilità ai sensi dell’art. 34 C.G.S.. Ciò non è avvenuto e pertanto l’odierno appello va dichiarato inammissibile. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti ufficiali l’appello come sopra proposto dall’A.S. Gioventù Santonofrese di Sant’Onofrio (Vibo Valentia). Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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