F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DEL G.S. NINFEA TORRELAGHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NINFEA TORRELAGHESE/AQUILA S. ANNA DEL 29.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04
APPELLO DEL G.S. NINFEA TORRELAGHESE AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA NINFEA TORRELAGHESE/AQUILA S. ANNA DEL 29.11.2003 (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 27 del
15.1.2004)
Con rituale ricorso a questa Commissione, il G.S. Ninfea Torrelaghese (di seguito
Ninfea), lamentava che con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana di cui al Comunicato n. 27 del 15 gennaio 2004, gli era stata inflitta la
sanzione della perdita della gara (Campionato Juniores Provinciale di Lucca) contro l’Aquila
S. Anna (risultato sul campo 1-0), un’ulteriore giornata di squalifica al giocatore Mirko
Poletti, l’inibizione al dirigente accompagnatore e la sanzione economica dell’ammenda
di euro 50,00 il tutto in relazione alla ritenuta posizione irregolare del Poletti che, squalificato
per una giornata di gara, non avrebbe scontato detta sanzione, in quanto la gara
cui il predetto non aveva preso parte era stata disputata contro l’Unione 98, partecipante
allo stesso campionato, ma “fuori classifica”.
Il reclamo è fondato: questa Commissione ha già in precedenza avuto modo di affermare
che il disposto dell’art. 17, comma quarto, C.G.S. va interpretato nel senso secondo
cui anche le gare disputate contro avversarie “fuori classifica” sono valide ai fini della esecuzione
della sanzione, nel senso che la mancata partecipazione ad esse da parte del
calciatore squalificato comporta assolvimento della sanzione inflitta e ciò in quanto se la
posizione della avversaria era quella ricordata, tanto non toglie alla gara in questione la
veste di ufficialità, atteso anche che il risultato conseguito spiega i suoi effetti ai fini della
classifica dell’altra compagine.
Deve quindi concludersi che il Poletti aveva regolarmente scontato la squalifica inflittagli
nella gara contro l’Unione 98, di talché la sua posizione, nella successiva gara con la
Aquila S. Anna, era regolare.
La decisione impugnata va pertanto annullata, revocate le sanzioni inflitte e ripristinato
il risultato conseguito sul campo.
Consegue la restituzione della tassa.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S.
Ninfea Torrelaghese di Torre del Lago (Livorno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando,
altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi
la tassa versata.
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