F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DEL G.S. NINFEA TORRELAGHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NINFEA TORRELAGHESE/AQUILA S. ANNA DEL 29.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DEL G.S. NINFEA TORRELAGHESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NINFEA TORRELAGHESE/AQUILA S. ANNA DEL 29.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004) Con rituale ricorso a questa Commissione, il G.S. Ninfea Torrelaghese (di seguito Ninfea), lamentava che con decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana di cui al Comunicato n. 27 del 15 gennaio 2004, gli era stata inflitta la sanzione della perdita della gara (Campionato Juniores Provinciale di Lucca) contro l’Aquila S. Anna (risultato sul campo 1-0), un’ulteriore giornata di squalifica al giocatore Mirko Poletti, l’inibizione al dirigente accompagnatore e la sanzione economica dell’ammenda di euro 50,00 il tutto in relazione alla ritenuta posizione irregolare del Poletti che, squalificato per una giornata di gara, non avrebbe scontato detta sanzione, in quanto la gara cui il predetto non aveva preso parte era stata disputata contro l’Unione 98, partecipante allo stesso campionato, ma “fuori classifica”. Il reclamo è fondato: questa Commissione ha già in precedenza avuto modo di affermare che il disposto dell’art. 17, comma quarto, C.G.S. va interpretato nel senso secondo cui anche le gare disputate contro avversarie “fuori classifica” sono valide ai fini della esecuzione della sanzione, nel senso che la mancata partecipazione ad esse da parte del calciatore squalificato comporta assolvimento della sanzione inflitta e ciò in quanto se la posizione della avversaria era quella ricordata, tanto non toglie alla gara in questione la veste di ufficialità, atteso anche che il risultato conseguito spiega i suoi effetti ai fini della classifica dell’altra compagine. Deve quindi concludersi che il Poletti aveva regolarmente scontato la squalifica inflittagli nella gara contro l’Unione 98, di talché la sua posizione, nella successiva gara con la Aquila S. Anna, era regolare. La decisione impugnata va pertanto annullata, revocate le sanzioni inflitte e ripristinato il risultato conseguito sul campo. Consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal G.S. Ninfea Torrelaghese di Torre del Lago (Livorno), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 1-0 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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