F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELL’A.S. NOVA VIRTUS MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI: – FRANCESCO SURACE FINO AL 14.2.2004; – DOMENICO MAMMOLENTI FINO AL 30.4.2004; – SERGIO RAVA FINO AL 30.6.2004; – PASQUALE QUARANTA FINO AL 30.12.2004 E AVVERSO L’AMMENDA DI e400,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO A SEGUITO DELLA GARA NOVA VIRTUS/CHIARAVALLE DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04
APPELLO DELL’A.S. NOVA VIRTUS MONASTERACE AVVERSO LE SANZIONI
DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI:
- FRANCESCO SURACE FINO AL 14.2.2004;
- DOMENICO MAMMOLENTI FINO AL 30.4.2004;
- SERGIO RAVA FINO AL 30.6.2004;
- PASQUALE QUARANTA FINO AL 30.12.2004
E AVVERSO L’AMMENDA DI e400,00 CON DIFFIDA DEL CAMPO A SEGUITO DELLA
GARA NOVA VIRTUS/CHIARAVALLE DEL 14.12.2003 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 72 del 13.1.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria, a seguito dell’esame
del referto dell’arbitro della gara Nova Virtus/Chiaravalle, disputata il 14.12.2003 per
il Campionato di 1ª Categoria, irrogava al calciatore Surace Francesco, che aveva dato
una spallata al direttore di gara facendolo indietreggiare di alcuni metri, la squalifica
fino al 17.5.2004, al calciatore Mammolenti Domenico, per comportamento ingiurioso
e tentativo di aggressione all’arbitro, la squalifica fino al 30.6.2004, al calciatore
Rava Sergio, che aveva colpito la mano dell’arbitro con una pallonata, la squalifica fino
al 30.6.2004, e infine al calciatore Quaranta Pasquale, per comportamento ingiurioso
e sputi contro l’arbitro la squalifica fino al 31.12.2004 (Com. Uff. n. 63 del 18 dicembre
2003).
La competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.S. Nova Virtus riduceva le
squalifiche inflitte ai calciatori Mammolenti e Surace fissandole rispettivamente al
30.4.2004 e al 14.2.2004.
La A.S. Nova Virtus propone appello avverso tale decisione.
Preliminarmente si osserva come il reclamo sia inammissibile.
Trattasi, infatti, di un terzo grado di giudizio per questioni di merito portati all’attenzione
degli organi disciplinari; con ciò contravvenendo a quanto stabilito dall’art. 33.1 C.G.S.
che prevede la competenza della C.A.F. per questioni attinenti il merito della controversia
“solo” come giudice di secondo grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’A.
S. Nova Virtus Monasterace di Monasterace (Reggio Calabria), ai sensi dell’art. 33 n.
1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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