F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELLA S.S. CANOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSA/ SANNICANDRO DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 23/2/04 APPELLO DELLA S.S. CANOSA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANOSA/ SANNICANDRO DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 27 del 15.1.2004) Il 21.1.2004 la S.S. Canosa proponeva appello alla C.A.F. avverso il provvedimento della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicato sul Com. Uff. n. 27 del 15 gennaio 2004, che in accoglimento del reclamo della A.S. San Nicandro Garganico inerente la gara di cui in epigrafe, infliggeva all’attuale appellante la perdita della gara con il risultato di 0-3, per aver utilizzato il calciatore Lopez Domenico che sarebbe risultato squalificato per una gara per quarta ammonizione, come pubblicato sul Com. Uff. n. 24 del 18 dicembre 2003. Sostiene la S.S. Canosa che alla gara del 21.12.2003 ha preso parte il tesserato Lopez Domenico nato il 19.10.1981 in posizione regolare, persona diversa dal tesserato Lopez Domenico nato l’8.12.1983, quest’ultimo squalificato con il Com. Uff. n. 24 del 18 dicembre 2003. La C.A.F., accertato dalla distinta della gara quanto sostenuto dall’appellante, delibera di accogliere il reclamo, con conseguente ripristino del risultato acquisito sul campo di 2-1. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Canosa di Canosa (Bari), annulla l’impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-1 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.
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