F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO A.S. FUCECCHIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GIANFALDONI ALBERTO FINO AL 27.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 26 del 15.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO A.S. FUCECCHIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL SIG. GIANFALDONI ALBERTO FINO AL 27.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 26 del 15.1.2004) L’A.S. Fucecchio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Toscana del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul C.U. n. 26 del 15 gennaio 2004 con la quale veniva confermata la squalifica fino al 27 gennaio 2004 inflitta al dirigente Sig. Gianfaldoni Alberto in relazione ai fatti avvenuti in occasione dell’incontro Navacchio Zambra/Fucecchio disputato il 23.11.2003. Sostiene la ricorrente che il comportamento tenuto dal Gianfaldoni, a seguito di una violenta pallonata ricevuta da un calciatore avversario, mentre si trovava seduto in panchina, quale dirigente, doveva ritenersi una mera reazione istintiva, del tutto involontaria, senza alcuna intenzione di offendere il giocatore avversario. Ritiene la C.A.F. che la giustificazione addotta, anche se non tale da farlo ritenere esente da sanzione, debba essere presa in considerazione ai fini di congruamente valutare la stessa. Si ritiene pertanto di ridurre la squalifica fino al 31.12.2003. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’A.S. Fucecchio di Fucecchio (Firenze), riduce al 31.12.2003 la sanzione della squalifica già inflitta al Sig. Gianfaldoni Alberto dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa versata.
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