F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DELLA POL. ACIPLATANI CALCIO IN MERITO ALLA GARA SPORTING TREMESTIERI/ACIPLATANI DEL 21.9.2003

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DELLA POL. ACIPLATANI CALCIO IN MERITO ALLA GARA SPORTING TREMESTIERI/ACIPLATANI DEL 21.9.2003 La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, in data 7.11.2003 dichiarava inammissibile il ricorso della Aci Platani Calcio, del 31.10.2003 relativo alla posizione irregolare del calciatore D’Aita Marco (asseritamene, tesserato con l’odierna reclamante) che ha partecipato con lo Sporting Tremestieri alla gara U.S. Sporting Tremestieri/ Aci Platani Calcio, del 21.9.2003 e mirante ad ottenere la vittoria della predetta gara e ne disponeva l’archiviazione. Avverso questa decisione la Polisportiva Aci Platani Calcio proponeva reclamo alla C.A.F., chiedendo “il riesame del precedente ricorso” e l’applicazione delle “giuste sanzioni disciplinari, quindi, l’attribuzione della perdita della gara a carico dell’U.S. Sporting Tremestieri”. L’appello è fondato e deve essere accolto. La Commissione Disciplinare ha, infatti, preso “la decisione” di archiviare il ricorso della Polisportiva Aci Platani Calcio, senza provvedere a nessuno degli adempimenti procedurali previsti dal C.G.S. (v. quanto disposto dagli art. 25, 29, 30 e 31). Ne consegue che “la decisione” deve essere annullata, per sostanziale inesistenza della stessa e gli atti devono essere trasmessi alla predetta Commissione Disciplinare, per l’instaurazione di regolare giudizio. La tassa va restituita. Per questi motivi la C.A.F. dichiara il “non luogo a procedere” e rimette gli atti alla Commissione Disciplinare per l’esame di merito del reclamo proposto dalla Pol. Aciplatani Calcio avverso il risultato della gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata. F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04
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