F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA S. PIO X LUCERA/CERIGNOLA DEL 4.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 29 del 22.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 26/2/04 APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA S. PIO X LUCERA/CERIGNOLA DEL 4.1.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 29 del 22.1.2004) La Gioventù Calcio Cerignola proponeva appello a questa Commissione impugnando la decisione di secondo grado che aveva dichiarato la improcedibilità del ricorso esperito avverso la pronuncia del Giudice Sportivo, con la quale era stata inflitta la sanzione della perdita della gara col punteggio di 3-0 a favore della società S. Pio X. La società lamenta di avere proposto per tempo appello nei modi previsti dal C.G.S., ossia via fax, e nei termini di regolamento, mentre il giudice di secondo grado ha ritenuto il gravame fosse fuori termine. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. In effetti agli atti è presente la prova che il ricorso via fax è stato spedito il giorno 12.1.2004, ossia l’ultimo giorno utile per proporre ricorso, dal momento che la gara si era disputata il 4.1. ed il settimo giorno, ossia l’11.1., cadeva di domenica. Dalla copia del documento ricevuto dal Giudice Sportivo di 2° Grado e versato in atti, è possibile pure rilevare che il fax è stato materialmente stampato dalla stazione telefonica ricevente il successivo giorno 13.1. Tuttavia risultano ben impresse sulla parte inferiore del documento anche la data e l’orario di partenza (12.1.2004, h. 10.54) che coincidono con la ricevuta di trasmissione. La notifica via fax, prevista dall’art. 35 C.G.S., era dunque da ritenersi regolare, nei tempi e nelle forme. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto della Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari), annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per l’esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.
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