F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELLA POL. SINUESSA 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINUESSA 95/FORTE COLLEFERRO DEL 22.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 226 del 23.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELLA POL. SINUESSA 95 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SINUESSA 95/FORTE COLLEFERRO DEL 22.11.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 226 del 23.1.2004) Con ricorso rivolto a questa Commissione la Pol. Sinuessa ’95 di Mondragone impugnava la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque, con cui era stato respinto il reclamo della stessa Società volto ad ottenere che la gara Sinuessa ’95/Forte Colleferro del 22.11.2003, finita con il risultato di 1-0 a favore della seconda fosse ritenuta irregolare a causa della posizione di alcuni calciatori della squadra vittoriosa sul campo, con la conseguente sanzione della perdita dell’incontro quale punizione sportiva. Va preliminarmente rilevato che la reclamante era stata invitata espressamente dalla Segreteria di questa Commissione, con nota del 20.2.2004, a fornire prova che il preannuncio di reclamo del 26.1 precedente con richiesta di atti fosse stato trasmesso contestualmente alla controparte; orbene, a tanto veniva dato riscontro mediante l’invio di copia di telegramma con cui si prannunciava il reclamo alla controparte, ma senza che in esso fosse contenuta la richiesta di invio degli atti e ciò con nota del 27.2.2004. Occorre rilevare che da tanto si evince che la prova richiesta non è stata fornita e che dunque può arguirsi con il contestuale preannuncio di appello con richiesta degli atti non sia stato trasmesso alla controparte. Tale omissione implica vizio procedurale a norma dell’art. 33, n. 2 C.G.S. e comporta pertanto la sanzione dell’inammissibilità del reclamo, che va pertanto dichiarata, senza che sia possibile entrare nel merito dell’articolato reclamo proposto. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dalla Pol. Sinuessa di Mondragone (Caserta), ai sensi dell’art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio alla controparte del preannuncio con la richiesta della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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