F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DEL G.S. 19° MUNICIPIO SFN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDO PARRAVICINI FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DEL G.S. 19° MUNICIPIO SFN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE RICCARDO PARRAVICINI FINO AL 30.6.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 48 dell’8.1.2004) Con telefax del 16.1.2004 il G.S. 19° Municipio proponeva reclamo “contro la sentenza della Commissione Disciplinare, riguardante il calciatore Parravicini Riccardo, squalificato fino al 30.6.04”, queste le semplici motivazioni testualmente riportate dal fax. Il reclamo è inammissibile. La completa mancanza della motivazione e assoluta genericità dell’atto, comportano la conseguente declaratoria di inammissibilità ai sensi dell’art. 29 commi 5 e 6 C.G.S.. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal G.S. 19° Municipio SFN di Roma, ai sensi dell’art. 29 nn. 5 e 6 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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