F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DEL FELDI EBOLI CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE: FINO AL 9.1.2006 AL CALCIATORE IZZO MASSIMO; FINO AL 9.5.2004 AL CALCIATORE PETRONE PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 50 del 29.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04
APPELLO DEL FELDI EBOLI CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI DELLE
SQUALIFICHE: FINO AL 9.1.2006 AL CALCIATORE IZZO MASSIMO; FINO AL
9.5.2004 AL CALCIATORE PETRONE PAOLO (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 29.1.2004)
Con atto d’appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Feldi Eboli
Calcio a Cinque ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato,
emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania con
Com. Uff. n. 50 del 29 gennaio 2004.
Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo,
presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che,
con C.U. n. 47 del 15 gennaio 2004, inflisse la squalifica fino al 9.1.2006 al calciatore Izzo
Massimo, fino al 9.5.2004 al calciatore Petrone Paolo e fino al 10.4.2004 al calciatore
Dhain El Mehdi.
Preliminarmente, rileva questo decidente, che l’appello in esame è, all’evidenza,
inammissibile ai sensi dell’art. 33.1 C.G.S..
Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere
impugnate dinanzi alla Commissione d’Appello Federale per ragioni connesse alla
competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria
motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito
nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita “come giudice di secondo grado o in materia
di illecito o nelle altre materie normativamente indicate”.
Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l’A.S.D. Feldi
Eboli Calcio a Cinque, con l’atto di appello in questione, ha riproposto - esclusivamente in
fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze che con esaustiva motivazione sono
state integralmente valutate e disattese dal Giudice di II grado.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dal
Feldi Eboli Calcio a Cinque di Eboli (Salerno), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi
la tassa versata.
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