F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04 APPELLO DELL’U.S. LOTZORAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARDEDU/ LOTZORAI DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 1/3/04
APPELLO DELL’U.S. LOTZORAI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CARDEDU/
LOTZORAI DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 26 del 29.1.2004)
Con ricorso ritualmente presentato la U.S. Lotzorai ha impugnato dinanzi a questa
Commissione d’Appello Federale la decisione della Commissione Disciplinare presso il
Comitato Regionale Sardegna (C.U. n. 26 del 29 gennaio 2004) che, confermando in parte
quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha comminato alla suddetta società la sanzione
sportiva della perdita della gara Cardedu/Lotzorai del 21.12.2003 con il punteggio di 3
a 0 a favore della società Cardedu, l’ammenda di euro 400,00 a carico della società Lotzorai,
la squalifica fino al 31.12.2005 del calciatore Serra Marcello e l’inibizione a svolgere
ogni attività fino al 30.6.2004 al dirigente della società Lotzorai Vincis Pietro.
A sostegno del gravame la U.S. Lotzorai lamenta sostanzialmente una valutazione
troppo rigorosa delle violenze subite dall’arbitro nel corso della gara suddetta (violenze
che hanno determinato la sospensione dell’incontro al 34° del secondo tempo allorché il
Lotzorai era in vantaggio per due reti a zero) e conseguentemente chiede una riduzione
delle sanzioni inflitte nonché la ripetizione della gara.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, i motivi addotti a sostegno del reclamo proposto attengono esclusivamente
al merito e quindi, non proponibili in questa sede in quanto non configurano alcuna
censura che possa ricondursi alle ipotesi tassativamente previste dall’art. 33 n. 1 del Codice
di Giustizia Sportiva che consentono il ricorso alla C.A.F..
Ne deriva che il reclamo come sopra proposto deve essere dichiarato inammissibile
e deve conseguentemente disporsi l’incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello come sopra proposto dall’U.
S. Lotzorai di Lotzorai (Nuoro), ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la
tassa versata.
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