F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELL’A.S. MIRAL 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRAL 98/MASTERSPORT DEL 10.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 42 del 5.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELL’A.S. MIRAL 98 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRAL 98/MASTERSPORT DEL 10.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 42 del 5.2.2004) La Società A.S. Mastersport inoltrava al Comitato Provinciale di Pescara della F.I.G.C. un reclamo relativo alla gara Miral 98/A.S. Mastersport del Campionato di 3ª Categoria Girone A, disputata il 10 gennaio 2004, segnalando che nella gara in questione la Società Miral 98 aveva utilizzato quale guardalinee di parte e dirigente addetto all’arbitro il Sig. Edmondo D’Alessandro, il quale peraltro era stato precedentemente trasferito, in qualità di calciatore, dalla A.S. Miral 98 proprio alla A.S. Mastersport, a titolo temporaneo fino al termine della stagione sportiva 2003-2004, in palese contrasto con il disposto dell’art. 21 comma 3 delle N.O.I.F.. Con successiva comunicazione al Comitato Provinciale di Pescara la Mastersport dichiarava di voler rinunciare al reclamo proposto contro la A.S. Miral 98. Tuttavia il Giudice Sportivo, con provvedimento del 15.1.2004, pur prendendo atto della suddetta rinuncia, riteneva che i fatti di cui al reclamo della Mastersport potessero formare oggetto di esame d’ufficio e disponeva di trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare. Presentava controdeduzioni la Soc. Mastersport rilevando che il trasferimento del D’Alessandro doveva essere revocato in quanto posteriore alla nomina dello stesso dirigente della Società Miral 98. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo, con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 5 febbraio 2004, rilevato che il D’Alessandro, risultando tes- serato con la Soc. Mastersport dal 13.11.2003, a norma dell’art. 21 delle NOIF non avrebbe potuto prendere parte alla gara quale guardalinee della società Miral 98, infliggeva a quest’ultima la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 nonché l’ammenda di euro 100,00. La A.S. Miral 98 ha impugnato tale delibera chiedendo il ripristino del risultato conseguito dalle due squadre sul campo e la revoca della sanzione dell’ammenda per i seguenti motivi: 1) in via preliminare, inammissibilità del ricorso d’ufficio inoltrato dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara, per contrasto con quanto stabilito dall’art. 29 comma 4 C.G.S. in materia di reclami di parte e ricorsi di organi federali; 2) nel merito, erroneità della delibera nella parte in cui non avrebbe considerato lo status di dirigente (oltre che di calciatore) della Società ricorrente rivestito dal D’Alessandro ed avrebbe ignorato la circostanza che il trasferimento del predetto in prestito a Mastersport, essendo temporalmente successivo alla nomina dello stesso dirigente della Miral 98, non avrebbe potuto avere esito favorevole ed era in ogni caso soggetto a revoca, proprio per contrasto con l’art. 21 comma 3 delle N.O.I.F.. La C.A.F. ritiene che il ricorso sia infondato sotto entrambi i profili di gravame. Quanto all’iter procedurale seguito dagli organi di disciplina, va rilevato che il reclamo della Mastersport è stato trasmesso dal Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Pescara alla competente Commissione Disciplinare in base al rilievo che, dalla lettura degli atti, erano emerse circostanze suscettibili di esame d’ufficio. Trattandosi di materia sottratta alla disponibilità delle parti, la rinuncia al reclamo da parte della Mastersport non poteva spiegare alcun effetto. Non sussiste, pertanto, la violazione di norme procedurali lamentata dall’appellante. Nel merito, si deve condividere la motivazione della Commissione Disciplinare la quale ha osservato come, dagli atti ufficiali provenienti dal Comitato Regionale Abruzzo, risultasse che, al momento della gara in questione, il D’Alessandro era tesserato con la Società Mastersport per “trasferimento in prestito” e pertanto, a norma dell’art. 21 delle NOIF, non poteva prendere parte alla gara quale guardalinee della Società Miral 98. Infatti il trasferimento alla Miral 98 doveva in quel momento ritenersi efficace, perché non colpito da provvedimento di revoca, prescindendo dalla sua validità, che la Commissione Disciplinare non aveva alcun potere di accertare. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Miral 98 di Pescara. Ordina incamerarsi la tassa versata.
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