F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. MOLFETTA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.9.2008 INFLITTA AL CALCIATORE TUBEROSO GIOACCHINO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 18 del 6.11.2003)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04
RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’A.S. MOLFETTA CALCIO AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 25.9.2008 INFLITTA AL CALCIATORE
TUBEROSO GIOACCHINO (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale
Puglia - Com. Uff. n. 18 del 6.11.2003)
L’A.S. Molfetta Calcio ha presentato ricorso per revocazione nei confronti della decisione
con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia ha confermato
la squalifica del vice-capitano della squadra a seguito di gravi condotte tenute da
un calciatore non identificato nel corso della gara interna Molfetta/Palagianello del
21.9.2003.
Dal referto arbitrale risultava infatti che un giocatore della squadra di casa, dopo avere
tolto la maglietta al fine di impedire l’identificazione aveva colpito con violenza l’arbitro
al rientro negli spogliatoi.
La società ha esibito uno scritto corredato da un documento di identità di un giocatore
della squadra ospite da cui risulterebbe la disponibilità a rendere una diversa testimonianza
rispetto alla ricostruzione contenuta nel rapporto arbitrale.
Ai fini della risoluzione della questione pregiudiziale sull’ammissibilità del gravame,
questa Commissione ha ascoltato il presidente della società, il quale ha confermato la natura
del quid novi da sottoporre all’attenzione del giudicante.
Il ricorso non risponde ai presupposti previsti per la revocazione ex art. 35 C.G.S. e
pertanto non può essere accolto.
L’atto prodotto non costituisce un “documento” a sensi dell’art. 35 n. 1 C.G.S., ma
una semplice disponibilità, resa per iscritto, a rendere una testimonianza. Il rinvenimento
di un nuovo testimone sui fatti coperti da giudicato, peraltro, non integra un “fatto nuovo” e
non conosciuto al momento del giudizio, ai sensi della lett. d) del citato articolo, ma solo
la disponibilità di un nuovo mezzo di prova il cui esperimento risulta tardivo, poiché precluso
dall’esaurimento dei mezzi di gravame. Una diversa interpretazione di questa evenienza,
determinerebbe peraltro il rischio che il rinvenimento di nuove opportunità istruttorie
travolga la certezza delle decisioni sportive.
La Commissione dichiara pregiudizialmente inammissibile il ricorso e dispone trasmettersi
gli atti all’Ufficio Indagini per gli opportuni accertamenti sulla genuinità delle allegazioni
probatorie esibite dalla società reclamante nel presente e nei precedenti giudizi.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione come
sopra proposto dall’A.S. Molfetta Calcio di Molfetta (Bari). Dispone la trasmissione degli
atti all’Ufficio Indagini, per quanto di eventuale competenza. Ordina incamerarsi la tassa
versata.
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