F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04 APPELLO DELL’A.S. F. POLICRONIA RANDAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SANTA DOMENICA VITTORIA/F. POLICRONIA RANDAZZO DEL 28.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 38 del 5.2.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 36/C del 4/3/04
APPELLO DELL’A.S. F. POLICRONIA RANDAZZO AVVERSO DECISIONI MERITO
GARA SANTA DOMENICA VITTORIA/F. POLICRONIA RANDAZZO DEL 28.12.2003
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com.
Uff. n. 38 del 5.2.2004)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, in data 8.1.2004, infliggeva
alla società S. Domenica Vittoria la punizione della perdita della gara, disputata, in data
28.12.2003, contro la Fiamma Policronia Randazzo, con il punteggio di 0-3, avendo ritenuto
la sua responsabilità degli incidenti (rissa che coinvolgeva i calciatori di entrambe le
squadre) che hanno indotto il direttore di gara a sospendere la partita.
Successivamente, a seguito di ricorso della S. Domenica Vittoria, la Commissione
Disciplinare, infliggeva ad entrambe le squadre la punizione della perdita della predetta
gara, sempre, con il punteggio di 0-3, avendo ritenuto che gli incidenti erano da ascriversi
a tutte e due le società, i cui giocatori erano rimasti coinvolti nella rissa, che aveva portato
alla sospensione della gara.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. la Fiamma Policronia Randazzo.
L’appello è infondato e non può essere accolto.
I gravi episodi di violenza, posti in essere, nei confronti del direttore di gara, dai calciatori
della S. Domenica Vittoria (Todaro Salvatore e soprattutto, Salpietro Roberto, che
colpiva l’arbitro, con una testata alla fronte) devono, secondo una normale regola di esperienza,
essere considerati come un logico sviluppo della rissa, che aveva coinvolto, in
campo, i calciatori delle due società e che aveva, come detto, indotto l’arbitro alla decisione
di sospendere la gara.
La partecipazione alla predetta rissa esclude che si possa sostenere che “i tesserati
dell’odierna ricorrente hanno tenuto un comportamento corretto durante e dopo la gara”
(come affermato nell’appello).
Ai fini che qui interessano, scarso rilievo ha la circostanza di quale calciatore abbia
dato, con il suo comportamento, origine alla rissa, in quanto, la stessa è subito degenerata,
coinvolgendo i calciatori di entrambe le società.
Dal referto arbitrale non si evince che “i calciatori della Policronia si sono limitati ad
allontanare il calciatore avversario Caltabiano e qualche altro giocatore del S. Domenica
Vittoria, a difesa del suo assistente di parte, aggredito” ma, al contrario, che “la maggior
parte dei calciatori (delle due squadre) venivano a contatto, con spintoni e pugni”, dando
origine alla, più volte ricordata, rissa e alle sue conseguenze.
Ne consegue, la responsabilità della Fiamma Policronia Randazzo.
La decisione della Commissione Disciplinare deve essere, quindi, confermata, con il
conseguente incameramento della relativa tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S.F. Policromia
Randazzo di Randazzo (Catania). Ordina incamerarsi la tassa versata.
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