F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DEL C.C.S. ARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LASER 86/C.C.S. ARESE DELL’8.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2003/2004 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 38/C del 15/3/04 APPELLO DEL C.C.S. ARESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LASER 86/C.C.S. ARESE DELL’8.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 32 del 19.2.2004) La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 32 del 19 febbraio 2004, rigettava il reclamo proposto dal C.C.S. Arese per la posizione irregolare del calciatore Vincenzo Musco dell’A.C. Laser ’86, nella gara tra le due società, disputatasi, in data 8.1.2004, in quanto il predetto calciatore risultava tesserato, anche, come dirigente della società Atletico Milano, Calcio a 11 femminile Serie C. Il C.C.S. Arese per questo motivo richiedeva la punizione sportiva della perdita della gara per l’A.C. Laser ’86. La Commissione Disciplinare, osservava che “la posizione del calciatore Vincenzo Musco, in relazione alla gara in questione, è regolare, essendo lo stesso regolarmente tesserato per l’A.C. Laser ’86” e come detto, rigettava il ricorso. Avverso la decisione proponeva appello alla C.A.F. il C.C.S. Arese, articolando una serie di motivi in fatto e in diritto. L’appello è fondato e deve essere accolto. Il Musco, alla data della disputa della gara, contro l’odierna appellante, era, infatti, contemporaneamente, tesserato come calciatore dell’A.C. Laser 86 e come dirigente tecnico della Atletico Milano, società di calcio a 11 femminile di Serie C. Ne consegue la violazione dell’art. 40 comma 2 N.O.I.F., che vieta agli allenatori dilettanti, presso una società, di tesserarsi, quali calciatori, con una società diversa dalla prima. La posizione del Musco era irregolare e all’A.C. Laser ’86 deve essere, quindi, inflitta la sanzione della perdita della gara disputata contro l’odierna appellante, in data 8.1.2004, con il punteggio di 0-6. La tassa va restituita alla ricorrente. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dal C.C.S. Arese di Arese (Milano), annulla l’impugnata delibera ed infligge alla A.C. Laser 86 la punizione sportiva di perdita della suindicata gara con il punteggio di 0-6. Ordina restituirsi la tassa versata.
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